
GESTIONE INTERPELLI NEL
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Innanzitutto, l’Agenzia dell’Entrate ci definisce il significato di “interpello”, nato in seguito alla promulgazione della legge 27 luglio n. 212/2000 meglio nota come “Statuto del contribuente”: “L’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.” Quindi, l’istituto dell’interpello, come precisato dalla definizione appena data, è utilizzato dal contribuente per avere la certezza circa la portata applicativa delle norme tributarie di dubbia interpretazione, evitando così incombenze pregiudizievoli per lo stesso contribuente.
Come e a chi si presenta un’istanza di interpello? L’interpello deve essere rivolto (tramite PEC, PEL o consegna a mano) alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per persona giuridica con volume d’affari o ricavi inferiore a 100ml di euro, o alla Direzione Contribuenti nel caso di volume d’affari e/o ricavi maggiore di 100ml di euro, soggetti non residenti, enti pubblici; e deve contenere la seguente documentazione:
- i dati identificativi (compreso il codice fiscale) del contribuente o del suo eventuale rappresentante al quale si riferisce la questione interpretativa posta e nei cui riguardi dovrebbero prodursi gli effetti del parere reso dall’Amministrazione finanziaria;
- l’indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l’esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo;
- le disposizioni di legge di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
- l’indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;
- la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;
- la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 600 del 1973.

Nel nostro caso, l’introduzione della circolare 31/E/2020 si è resa necessaria a seguito dei dubbi concernenti le precedenti circolari n. 5/E del 2016 e n. 13/E del 2017, che avevano lasciato irrisolte le questioni del doppio intervento tra Mise e AdE per la gestione dell’interpelli. Con questa nuova circolare, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la rimodulazione della gestione delle istanze di interpello pluridisciplinari che coinvolgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni, come lo stesso Mise, e determinazione dei termini per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (sul credito R&S).
Ecco la nuova modalità di gestione degli interpelli tra Mise e AdE, che presuppongono un accertamento di carattere tecnico e applicabile alle istanze presentate dal 23 dicembre 2020:
- i quesiti di esclusiva natura tecnica devono essere oggetto di richiesta di parere tecnico al Mise, non rientrando nell’ambito di applicazione dell’interpello;
- i quesiti multidisciplinari in relazione ai quali sia stato acquisito dal contribuente il preliminare parere tecnico del Mise saranno oggetto di istanza di interpello all’AdE ammissibile e istruita;
- i quesiti multidisciplinari in relazione ai quali non sia stato acquisito dal contribuente il preliminare parere tecnico del Mise saranno oggetto di istanza di interpello all’AdE, che formulerà la risposta limitatamente agli aspetti di carattere fiscale.
Da notare come, l’ambito applicativo della nuova modalità di gestione degli interpelli multidisciplinari si estende ben oltre la disciplina del credito d’imposta R&S, e comprende tutti i quesiti nelle seguenti materie agevolative che richiedono competenze di natura tecnica, giuridica e/o fattuale, come nei casi di: credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design; credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0; il credito d’imposta formazione 4.0; il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; gli incentivi agli investimenti in start up innovative; e il credito d’imposta quotazione Pmi.
Quindi riassumendo, per quanto concerne le attività di verifica del credito d’imposta R&S, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere al recupero dell’agevolazione senza ricorrere al preventivo parere tecnico del Mise, riservandosi la facoltà di attivarlo solo nei casi in cui il livello tecnico delle attività svolte sia di livello elevato.