Agosto 17, 2020 Credito d'imposta Mezzogiorno / NEWS 0 Comment

I Crediti d’imposta a sostegno del Mezzogiorno

Le regioni del sud ma anche Abruzzo, Molise e Sardegna hanno la possibilità di usufruire di diverse fattispecie di credito d’imposta, prorogate ed ampliate nella loro portata prima con la Legge di Bilancio 2020 e successivamente con il Decreto Rilancio (DL 34/2020).

Partendo con l’analisi del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, questo beneficio fiscale può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa, di qualsiasi dimensione e settore e che intendono acquistare beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Possono beneficiare di tale misura agevolativa anche gli enti non commerciali, limitatamente alla parte di attività commerciale esercitata.

Gli investimenti agevolabili devono far parte di un progetto di investimento iniziale che prevede l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, che risultano ubicati nei territori destinatari dell’agevolazione; a titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano depositi, punti vendita, uffici di rappresentanza, showroom, singoli impianti, magazzini di stoccaggio.

La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 la possibilità di usufruire di questa tipologia di beneficio fiscale che viene concesso in misura massima del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese. Il limite per ciascun progetto d’investimento è pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese. Tale costo va considerato con riferimento all’ammontare complessivo dei costi sostenuti.

Un altro beneficio fiscale prorogato a tutto il 2020 è il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 24.08.2016. Anche questa misura viene riconosciuta in misura pari al 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese.

Un ulteriore ambito oggetto di beneficio fiscale attraverso lo strumento del credito d’imposta sono le Zone Economiche Speciali (Zes). Il D.L. 91/2017 definisce le Zone Economiche Speciali le aree geografiche all’interno delle quali sono applicate delle legislazioni economiche diverse rispetto a quelle del resto del Paese. Le Zes sono composte da porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti, durano almeno sette anni, possono essere regionali o interregionali e contemplare anche aree non adiacenti ma connesse sul piano economico.

Tutte le piccole, medie e grandi imprese operanti nel territorio di una Zes beneficiano di un pacchetto di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, incentivi economici e semplificazioni amministrative. La finalità delle Zes, pertanto, è quella di agevolare l’imprenditoria giovanile, rafforzare le imprese già esistenti e attrarre investimenti dall’estero. Attualmente le Zes istituite sono tre: Calabria, Campania e, nell’area ionica, Puglia e Basilicata.

Come per le altre due fattispecie di credito d’imposta esaminate, anche per questa misura la Legge di Bilancio 2020 ne ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il Credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

I soggetti che intendono avvalersi di queste tipologie di credito d’imposta devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale indicare i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta di cui si richiede l’autorizzazione alla fruizione; la concessione ovvero il diniego ad utilizzare la misura agevolativa, viene comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta.

I crediti d’imposta esaminati sono cumulabili con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’importo di aiuto più elevati consentito dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

L’utilizzo avviene in compensazione mediante F24 a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Per quanto riguarda i beni strumentali oggetto dell’agevolazione, se questi non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello numero 251 del 6 agosto 2020, i beni oggetto dell’agevolazione devono restare nel luogo indicato fino al quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione; questa regola ha l’obiettivo di evitare che i beni agevolabili siano, successivamente alla loro entrata in funzione, sottratti alle strutture produttive che ne hanno dato diritto per essere destinati a territori diversi. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Non da ultimo, anche le attività di ricerca e sviluppo, se effettuate nelle aree del Mezzogiorno, risultano ad oggi godere di un’agevolazione maggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa ordinaria in materia. Il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha infatti previsto un ampliamento della portata del credito d’imposta in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Le attività di ricerca ammissibili devono consistere in ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e l’ampliamento viene applicato come segue:  dal 12% al 25 % per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone e con un fatturato annuo di almeno 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio sia almeno pari a 43 milioni di euro; dal 12% al 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; dal 12% al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e con un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

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