Aprile 27, 2023 NEWS / PNRR 0 Comment

I PRESIDI 231 E ANTIRICICLAGGIO NEL PNRR

Le ingenti risorse messe a disposizione attraverso il PNRR necessitano l’implementazione di un adeguato sistema di vigilanza affinché il tutto avvenga all’interno di un meccanismo di piena legalità. Accanto al lavoro posto in essere dalle autorità preposte, altrettanto rilevante è pertanto la responsabilità degli stessi soggetti legati al D.Lgs. 231 /2001 nonché l’efficace attuazione di presidi a contrasto del fenomeno del riciclaggio.

Per quanto concerne la compliance, il Modello Organizzativo 231 consiste in un modello organizzativo e gestionale mutuato dal D.Lgs. n.231/2001, il quale, sebbene non obbligatorio, può essere predisposto da tutte le imprese di qualsiasi dimensione.

Il principio giuridico alla base del modello è la cd. responsabilità amministrativa degli Enti che si sostanzia nel momento in cui viene riscontrata la commissione di un reato (c.d. reato presupposto) da parte di una persona fisica legata all’Ente da un rapporto di tipo funzionale. Il riconoscimento di tale responsabilità amministrativa determina, a carico dell’Ente, la possibilità dell’irrogazione di sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’interdizione dell’esercizio e delle attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, la revoca di finanziamenti, agevolazioni e contributi.

Un Modello di organizzazione e gestione consiste in un documento che rappresenta l’insieme delle regole organizzative e di controllo di un’impresa ed è finalizzato far sì che i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 non possano essere commessi se non attraverso l’elusione fraudolenta  delle regole aziendali.

Il Modello viene implementato in base alla specifica realtà aziendale e costituisce la base per il suo funzionamento, le sue procedure, la sua corporate governance, il suo sistema organizzativo, il suo sistema di controllo.

I vantaggi per le imprese derivanti dall’adozione di Modello 231 sono:

  • efficienza nel prevenire il crescente catalogo dei reati presupposto, evitando sanzioni, danni al patrimonio e all’immagine aziendale;
  • possibilità di ottenere il rating di legalità con conseguente facilitazione dell’accesso al credito e ai finanziamenti;
  • semplificazione organizzativa;
  • efficienza di analisi e procedure di controllo interno, ottimizzazione dei processi, maggiore tutela da rischi operativi e maggiore condivisione delle informazioni;
  • miglioramento dell’immagine dell’ente nei rapporti con terzi (ES: pubblica amministrazione, fornitori, banche e altri portatori d’interesse);
  • sviluppo di una cultura aziendale improntata alla legalità e alla trasparenza, nonché l’implementazione di un ottimo sistema di qualità.

Nella sua essenza, le caratteristiche principali del Modello sono:

  • la definizione di una struttura organizzativa;
  • la formalizzazione delle procedure aziendali;
  • la previsione di un Codice Etico;
  • l’assegnazione di poteri autorizzativi e di firma;
  • la predisposizione di un’adeguata attività informativa del personale;
  • la revisione di un sistema disciplinare;
  • l’istituzione di un Organismo di Vigilanza e la definizione dei correlati flussi informativi.

In linea generale, la struttura di un MOG 231 prevede le seguenti due sezioni:

  • una PARTE GENERALE, riguardante la descrizione degli aspetti e dei principi generali del Modello, le procedure di controllo, il codice etico, il sistema disciplinare e sanzionatorio, l’istituzione e la definizione dei poteri di un Organismo di Vigilanza;
  • una PARTE SPECIALE, in cui sono individuati i reati presupposto ipotizzabili, le aree aziendali di rischio e le funzioni coinvolte, le modalità di commissione dei reati, le procedure di controllo adottate e finalizzate alla riduzione dei rischi.

Venendo ai presidi antiriciclaggio, normativa di riferimento è il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, oggetto di significative modifiche ad opera del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nell’ambito del recepimento della Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo). Il sistema di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla collaborazione tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria. Alla base di tale sinergia vi sono opportuni protocolli di prevenzione dal reato di riciclaggio RISK BASED APPROACH e che, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. c) D.Lgs. 231/2001 , devono essere idonei ad “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”. Numerosi sono i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio attraverso comportamenti di collaborazione attiva (autovalutazione del rischio e comunicazione delle evidenze alle Autorità di vigilanza di settore, segnalazioni di operazioni sospette, invio periodico dei dati aggregati relativi all’operatività, etc..) e collaborazione passiva ( adeguata verifica della clientela, conservazione degli. Atti, documenti e informazioni, etc..).

Con il recepimento di tale Direttiva si è stabilito di demandare alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la norma primaria, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi, tramite l’elaborazione delle c.d. Regole Tecniche. Partendo da tali presupposti, vengono identificati tre principali presidi antiriciclaggio:

  • autovalutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
  • adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
  • conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

La materia dell’antiriciclaggio sta vivendo, in ambito comunitario, un periodo di grande fermento. a livello europeo è in rapida evoluzione ed a breve sono attesi importanti cambiamenti. Alla luce del carattere spiccatamente cross-border delle condotte finanziarie delittuose realizzate nell’abito del riciclaggio, il 20 luglio 2021, la Commissione europea ha avviato un nuovo processo di riforma con la  pubblicazione dell’ AML Package, quale pacchetto legislativo composto da quattro proposte della Commissione europea (c.d. single rule book) e teso a rendere le singole giurisdizioni nazionali più armonizzate e compliant sul tema. In linea generale, l’obiettivo di questa opera di riforma è di rafforzare l’efficacia delle FIU dei singoli Paesi, dando impulso allo svolgimento di analisi congiunte per quanto concerne i casi di particolare complessità e definendo contenuti, metodi e procedure di lavoro comuni.

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