Maggio 12, 2022 NEWS / Patent Box 0 Comment

IL BREVETTO TRA CREDITO D'IMPOSTA R&S E PATENT BOX

Il brevetto, questo si qualifica come il titolo giuridico che conferisce al titolare il diritto esclusivo e temporaneo di produrre, utilizzare e vendere l’invenzione nello stato in cui il brevetto è stato richiesto e successivamente concesso. Il brevetto, al pari degli altri IPR, incorpora un duplice diritto, ovvero quello di sfruttare commercialmente la soluzione inventiva e quello di impedire a terzi di produrre o commercializzare l’invenzione senza previo consenso del titolare. Il brevetto ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito e non può essere rinnovato alla scadenza; ne consegue che allo scadere del termine ventennale, l’uso della soluzione inventiva è libera. Al fine di procedere con un corretto deposito brevettuale è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • Novità: l’invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica e non deve essere stata ancora divulgata. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso pubblico, prima della data del deposito del brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
  • Attività inventiva: l’invenzione deve essere originale, nuova ed essere il risultato di uno sforzo inventivo;
  • Applicazione industriale: l’invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale;
  • Liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

Ora, le privative brevettuali sono oggetto di beneficio fiscale anche nel credito d’imposta in R&S. La Legge 160/2019 ha infatti introdotto la possibilità di portare a beneficio fiscale “le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative  a  un’invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di  prodotto   a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale,  nel  limite  massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano  utilizzate direttamente ed esclusivamente per  lo  svolgimento  delle  attività inerenti ai progetti di ricerca e  sviluppo  ammissibili  al  credito d’imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati  in altri  Stati  membri  dell’Unione  europea  o   in   Stati   aderenti all’accordo sullo  Spazio  economico  europeo  o  in  Stati  compresi nell’elenco di cui al citato decreto del  Ministro  delle  finanze  4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente.  Si considerano  appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da  un  medesimo  soggetto, controllanti o collegate  ai  sensi  dell’articolo  2359  del  codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali”.

Dal punto di vista delle spese ammissibili, vi rientrano i costi sostenuti per consulenze propedeutiche, due diligence, predisposizione di accordi di segretezza, accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto, studi di brevettabilità, spese di deposito e registrazione della domanda di brevetto, spese per l’estensione della domanda ed ogni altra istanza connessa a tali attività, come le traduzioni. Non rientrano tra le privative industriali le spese connesse ai marchi; quest’ultimi, infatti, segni distintivi destinati a contraddistinguere i prodotti o servizi realizzati o distribuiti da un’impresa rispetto a quelli delle altre aziende e pertanto privi del requisito di invenzione industriale che caratterizza le privative industriali.

Le privative brevettuali trovano altresì una complementare valorizzazione dal punto di vista fiscale anche nel rinnovato Patent Box, prima introdotto nella sua nova veste con il Decreto Fiscale e ad oggi nuovamente rimodulato con l’attuale legge di bilancio. La Legge del 30 dicembre 2021, n. 234 all’art. 1 commi 10 ed 11 apporta una serie di modifiche all‘art 6 del DL 21 ottobre 2021, n. 146. Il patent box resta sempre nella forma della deduzione fiscale ma aumenta dal 90% al 110% rispetto a come originariamente previsto dal Decreto Fiscale. Le nuove disposizioni tuttavia tornano ad escludere dall’ambito dei beni agevolabili i marchi d’impresa (non presenti nell’originaria disciplina ed introdotti con il Decreto Fiscale), limitando così l’ambito di applicazione ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che vengono utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. L’ altro aspetto degno di rilevanza è che viene eliminato il divieto di cumulo tra il nuovo Patent Box e il credito di imposta R&S, a seguito dell’abrogazione del comma 9 dell’art 6 del DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146.

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