Agosto 4, 2020 Credito d'Imposta Formazione 4.0 / NEWS 0 Comment

Il Credito d'Imposta formazione 4.0

Il credito d’imposta formazione 4.0 consiste in un incentivo fiscale a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti”, ovvero quelle rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

Sono beneficiari del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato, anche in via non esclusiva, nelle attività oggetto della misura agevolativa.

Sono destinatari dell’attività formativa i titolari di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e i titolari di un contratto di apprendistato. L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa; Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate; soggetti iscritti presso i fondi interprofessionali; soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 e, non da ultimo, gli Istituti tecnici superiori.

Per quanto riguarda le attività di formazione ammissibili, titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili al credito d’imposta le iniziative didattiche concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali. Le attività di formazione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione tanto se finalizzate alla acquisizione di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro consolidamento. Solo per il personale titolare di un contratto di apprendistato, è rilevante la sola formazione relativa all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze nelle tecnologie abilitanti. Infine, possono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni on line.

L’ammontare del beneficio fiscale è così ripartito: per le Piccole imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; per le Medie imprese, il beneficio fiscale ammonta in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro; infine, per le Grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Per quanto riguarda le spese ammissibili al credito d’imposta, rientrano quelle relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione e nei limiti del costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione; le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili;, nel limite massimo di spese ammissibili non eccedente il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

L’utilizzo del credito d’imposta decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili.

Per quanto riguarda suddetti obblighi e gli annessi oneri documentali, il primo adempimento al quale l’impresa deve ottemperare per usufruire della misura agevolativa è la certificazione delle spese ammissibili da parte del soggetto incaricato del controllo legale dei conti. Tale attività di certificazione deve consistere nel verificare l’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e la corrispondenza delle spese sostenute alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, la certificazione in esame deve essere effettuata da un professionista incaricato ed iscritto nel Registro dei revisori legali; per queste ultime imprese, le spese sostenute per l’apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d’imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.

Oltre all’obbligo della certificazione della documentazione contabile, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare una relazione tecnica che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di formazione o dal dipendente che ha svolto l’attività in veste di docente o tutor. Nel caso in cui le attività siano state organizzate da soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del soggetto formatore esterno.

Con specifico riferimento alla documentazione concernente le spese ammissibili, infine, viene richiesto all’azienda di conservare tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte e la corretta quantificazione del credito spettante; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

A fronte degli obblighi documentali esposti e nell’ambito dell’ordinaria attività di accertamento, l’Agenzia delle Entrate effettua i dovuti controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio; del rispetto dei vincoli comunitari circa la conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina; dell’effettività delle spese sostenute e della relativa congruità. Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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