Agosto 10, 2020 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

Il Credito d’imposta per investimenti in Beni Strumentali

Il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali consiste in un’agevolazione fiscale finalizzata a supportare le imprese che effettuano investimenti in beni nuovi, materiali e immateriali, destinati ad essere utilizzati in strutture produttive ubicate in Italia, strumentali all’ottimale svolgimento dell’attività d’impresa o di arte e professione e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

I soggetti beneficiari della misura in esame sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa; il credito può anche essere usufruito, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Gli investimenti dovranno essere effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Rimane invece in vigore la preesistente disciplina del super e iper ammortamento nel caso d’investimenti prenotati al 31 dicembre 2019 ed effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero di investimenti effettuati in anni precedenti ed entrati in funzione o interconnessi nel 2020.

Per quanto riguarda la tipologia di beni agevolabili, la normativa del 2020 si pone in piena continuità con la previgente disciplina, riconoscendo il beneficio fiscale a favore dei beni strumentali nuovi e possono essere acquistati a titolo di proprietà, in locazione finanziaria, costruiti internamente o acquisiti con contratto di appalto. Nello specifico, le categorie agevolabili sono così classificate:

  • Beni materiali ordinari;
  • Beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 e dettagliati nell’ allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come, ad esempio, beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
  • Beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali Industria 4.0 e dettagliati nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 come, ad esempio, software, sistemi e system integration, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce, software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio. Per i beni immateriali 4.0 si segnala, rispetto alla previgente disciplina dell’iper ammortamento, l’eliminazione del vincolo di subordinazione con l’acquisizione di un bene materiale 4.0.

Risultano esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, beni come fabbricati e costruzioni, veicoli e altri mezzi di trasporto dell’articolo 164 Tuir, beni immateriali non 4.0 come i software relativi alla gestione di impresa in senso generale, i beni a tariffa nei settori energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque, raccolta e smaltimento rifiuti.

Il beneficio fiscale è calcolato come di seguito:

  • per i Beni materiali ordinari viene garantito un credito d’imposta pari al 6% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per Beni materiali strumentali 0 viene garantito un credito d’imposta pari al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro e pari al 20% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di 10 milioni di euro;
  • per Beni immateriali strumentali 4.0 viene garantito un credito d’imposta pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il beneficio fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ad esclusione dei software il cui periodo di fruizione è ridotto a tre anni, e parte dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione del bene. Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Concludendo con una breve disamina degli obblighi documentali finalizzati a consentire i successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Nello specifico, si menzionano le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, mentre i requisiti tecnici e di interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0 devono essere attestati tramite dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante oppure, in caso di beni di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro, tramite una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o un perito industriale o attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Si ricorda, infine, che gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 devono essere comunicati al Mise a consuntivo, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di effettuazione.

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