Aprile 20, 2023 NEWS / Patent Box 0 Comment

IL DIRITTO D’INTERPELLO
NEL NUOVO PATENT BOX

L’interpello tributario rappresenta uno strumento attivabile dietro iniziativa del contribuente e finalizzato ad ottenere chiarimenti circa la posizione dell’Amministrazione finanziaria rispetto all’applicazione di una disposizione tributaria sulla quale sussistono condizioni di incertezza interpretativa. Tale procedura viene spesso attivata con l’Agenzia delle Entrate a fronte delle continue novità fiscali e delle conseguenti difficoltà applicative.

Premesso ciò, nell’ambito del credito d’imposta in R&S, hanno preso piede i cosiddetti interpelli multidisciplinari, con i quali i contribuenti pongono quesiti anche su dubbi di natura tecnica che esulano dalle competenze dell’Agenzia delle Entrate e per i quali, di conseguenza, si rende necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni dello Stato.

A seguito di una serie di documenti di prassi, in certi casi anche contraddittori, l’Agenzia delle Entrate ha cercato di superare la situazione di incertezza venutasi a creare per effetto delle predette indicazioni, con l’emanazione della Circolare AdE n. 31 del 23.12.2020. In quest’occasione, l’ente delinea due ipotesi di interpello multidisciplinare che saranno oggetto di diversa valutazione a seconda che il contribuente alleghi o meno il propedeutico parere del Mi.Se. in ordine all’inquadramento tecnico dell’attività espletata. In particolare:

  • il contribuente allega il propedeutico parere del competente organo in ordine all’inquadramento tecnico dell’attività espletata: in tal caso l’istanza viene considerata ammissibile e istruita secondo le ordinarie modalità operative indicate dall’articolo 11 dello Statuto;
  • il contribuente NON allega il propedeutico parere del competente organo in ordine all’inquadramento tecnico dell’attività espletata: in tal caso la risposta non potrà che avere ad oggetto soltanto l’esame del quesito di carattere fiscale per cui, in assenza di ulteriore vizi di inammissibilità dello stesso (quali ad esempio l’assenza di dubbio interpretativo), si procederà ad istruire la relativa risposta secondo le ordinarie modalità operative.

In virtù delle consolidate affinità con la disciplina del credito d’imposta R&S, il Patent Box assorbe pienamente tali orientamenti e la nuova Circolare 5E del 24.02.23, richiamando le Circolari n.9 del 2016 e n.31 del 2020, statuisce anzitutto che, “nel caso in cui la risposta all’istanza di interpello presupponga l’ammissibilità del bene immateriale all’agevolazione o anche la qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo, resta ferma la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente”.

Fermo restando questo principio generale, l’AdE prosegue chiarendo che non rientrano “tra le questioni interpretative e/o qualificatorie proponibili con istanza di interpello quelle riferite, ad esempio, alla:

  • qualificazione degli investimenti effettuati come attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e innovazione estetica;
  • definizione di beni immateriali agevolabili;
  • riconducibilità di un determinato bene al novero di quelli ammissibili;
  • individuazione del momento a partire dal quale i beni immateriali agevolabili si considerano giuridicamente tutelabili.

Restano in generale escluse dall’ambito applicativo dell’interpello tutte le istanze che, come sopra ricordato, presuppongono l’espletamento di attività di carattere tecnico non di competenza dell’Agenzia delle Entrate”.

Sarà pertanto onere del contribuente, qualora intenda sottoporre all’attenzione dell’Agenzia delle entrate l’esame di fattispecie concernenti l’applicazione di disposizioni tributarie riguardanti le questioni sopra evidenziate, acquisire autonomamente il parere tecnico rilasciato dalle competenti autorità ed allegarlo alla relativa istanza di interpello. In assenza del parere tecnico, la risposta sarà resa esclusivamente in relazione ai profili di competenza dell’Agenzia delle entrate, “assumendo acriticamente quanto asserito dal contribuente in ordine ai restanti profili, fermo restando ogni potere di controllo nelle opportune sedi”.

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