IL PRINCIPIO DEL DNSH NEL PNRR
Come orami noto, il piano finanziario straordinario Next Generation EU approvato a luglio 2020 dal Consiglio Europeo è finalizzato a supportare gli Stati membri attraverso un complesso di risorse economiche tese a garantire una rapida ripresa dopo la crisi scatenata dal COVID 19.
Il pilastro centrale del piano è rappresentato dal Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), introdotto con il Regolamento 2021/241, della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, ed una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro. La finalità dell’istituto è di mitigare l’impatto economico e sociale della pandemia, promuovere la coesione economica, sociale e territoriale tra gli Stati membri, sostenere la creazione di posti di lavoro e rendere le economie comunitarie pronte e resilienti per affrontare le sfide e le opportunità della transizione verde e digitale.
Con particolare riferimento all’ambito della sostenibilità ambientale, il Regolamento UE 2020/852 ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili, ovvero una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili ed allineate agli obiettivi ambientali del piano Next Generation EU. Il documento dettaglia la clausola “Do No Significant Harm – DNSH” consistente in una serie di criteri tecnici che permettono di stabilire a quali condizioni ciascuna attività economica fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dell’impatto ambientale e senza arrecare contestuali danni significativi.
In particolar modo, l’ art. 9 Regolamento UE 2020/852 identifica una serie di obiettivi ambientali:
- la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- la transizione verso un’economia circolare;
- la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Lo strumento della tassonomia ex Regolamento (UE) 2020/852 si propone quindi come uno strumento in grado di classificare in modo univoco le attività economiche al fine di aiutare, amministrazioni, investitori ed aziende nelle scelte sugli investimenti in termini di sostenibilità. È pertanto possibile qualificare un’attività economica come eco-sostenibile nella misura in cui rispetti contemporaneamente tre requisiti:
- fornire un contributo sostanziale ad uno dei sei obiettivi ambientali;
- non arrecare un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali (DNSH);
- rispettare le cd. garanzie sociali minime.
I Piani nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR), se vogliono accedere ai finanziamenti del RRF, devono quindi includere misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e non devono, in nessun caso, violare il principio del Do No Significant Harm (DNSH). Tutte le misure inserite nei PNRR, consistenti in investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri fornire adeguata dimostrazione.
Il DNSH si traduce pertanto in un criterio guida per tutti gli attori coinvolti nell’attuazione delle misure afferenti il PNRR, ovvero:
- le imprese, le quali devono valutare le proprie attività e politiche aziendali in un’ottica di sostenibilità ambientale, rendicontando il tutto ai propri stakeholder;
- gli investitori, che sono quindi chiamati ad integrare i temi di sostenibilità nelle politiche d’investimento;
- le istituzioni pubbliche, che devono parametrare le azioni di miglioramento delle proprie politiche di transizione ecologica in coerenza con i criteri tassonomici europei.
In Italia, il 30 dicembre 2021, il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato una Guida Operativa per aiutare le Amministrazioni nella valutazione degli interventi finanziabili nell’ambito del PNRR (CIRCOLARE n. 32 MEF del 30 dicembre 2021). Lo scopo della Guida è fornire un orientamento sulle possibili modalità affinché ciascuna amministrazione, incaricata di approvare gli interventi attuativi del PNRR, possa assicurare e dimostrare il rispetto del principio di DNSH sancito a livello comunitario.