Dicembre 10, 2020 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

IL SOFTWARE:

Breve analisi della disciplina tra il Credito d’Imposta
per Ricerca, Sviluppo e Innovazione Tecnologica ed
il credito per investimenti in Beni Strumentali

Lo sviluppo di software è una delle attività ammesse in diverse tipologie di credito d’imposta tuttavia, data la complessità della materia, risulta fondamentale verificare preliminarmente la sussistenza di determinate condizioni che contemplino l’inclusione di componenti di R&S ed innovazione chiaramente identificabili.

In linea generale, le attività ammesse al credito d’imposta R&S devono rientrare alternativamente nell’ambito della ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale. Ora, nel caso del software, questo può essere inteso, dal punto di vista della R&S, come prodotto finale oppure come parte integrante di un progetto innovativo caratterizzato da aspetti di innovazione di prodotto o di processo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella Circolare n.59990 del 09.02.2018, richiama la definizione fornita dal Manuale di Frascati dell’OCSE e stabilisce che “le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di R&S, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale”. A tale proposito, deve essere ovviamente riscontrata la coerenza con i criteri di qualificazione e classificazione delle attività di R&S contenuti nel Manuale di Frascati, ovvero: il criterio di novità; criterio di creatività; criterio di incertezza tecnologica e finanziaria; criterio di sistematicità; criterio di trasferibilità e/o riproducibilità.

L’applicazione dei citati principi nell’ambito del software comporta pertanto che “affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica”. Il software deve quindi produrre un avanzamento di tipo scientifico/tecnologico, che comporti un incremento dello stock di conoscenza.

Da quanto esposto ne consegue che le attività di sviluppo software devono essere connotate da significativi elementi di novità e consentire un passo migliorativo rispetto allo stato dell’arte mediante la risoluzione di problematiche tecnico-scientifiche non risolvibili con le conoscenze del momento; restano di conseguenza escluse da beneficio fiscale le attività connesse al software e che si caratterizzano come ricorrenti o routinarie.

A rimarcare ulteriormente il concetto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 40/E/2019 nella quale si sottolinea come il credito d’imposta R&S non si applica indiscriminatamente a tutte le attività di tipo innovativo che un’impresa intraprende, bensì soltanto a quelle che esclusivamente si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo all’interno di più ampi processi d’innovazione. La medesima Risoluzione affronta anche l’analisi del software come parte integrante di un’innovazione di processo o dell’organizzazione. Da questo punto di vista, le innovazioni di processo e organizzative sono di per sé escluse dall’agevolazione poiché non rientranti nelle categorie della ricerca teorica, ricerca applicata e sviluppo sperimentale. Questo perché l’ innovazione di processo consiste nell’applicazione “di un metodo di produzione sensibilmente migliorato o nuovo che include cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software”; mentre l’ innovazione organizzativa comporta “l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa o nell’organizzazione del luogo di lavoro”.

La Risoluzione 40/E/2019, richiamando contestualmente anche la precedente Risoluzione 46/E/2018, stabilisce pertanto, in maniera chiara ed inequivocabile, che gli investimenti consistenti  essenzialmente nell’introduzione e nell’applicazione di tecnologie e immobilizzazioni immateriali d’avanguardia ma comunque già  ampiamente diffuse e disponibili sul mercato di riferimento, non possono rientrare nella disciplina del credito d’imposta in esame perché, pur rappresentando investimenti innovativi, si sostanziano nell’applicazione di moderne tecnologie già note.

In conclusione, quando si andrà a valutare l’ammissibilità del software rispetto alla disciplina del credito d’imposta in R&S, occorrerà preliminarmente valutare se trattasi di attività consistenti in innovazioni di processo o di innovazioni organizzative prive di una componente software rilevante e di per sé escluse per definizione dall’agevolazione, ovvero di innovazioni di processo o di innovazioni organizzative caratterizzate da una componente immateriale rilevante volta a soddisfare i criteri di Frascati e che connoti l’attività di sviluppo software inteso come prodotto finale.

Nel caso in cui dovesse esser pregiudicata la possibilità di ricondurre un investimento effettuato in ambito software alla disciplina del beneficio fiscale del credito d’imposta in R&S,  rimane comunque aperta la possibilità di ricondurre l’attività, previa verifica dell’appartenenza del bene tra quelli indicati nell’ allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’interno della disciplina del credito per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 direttamente impiegati nel processo produttivo dell’impresa.

Non da ultimo, il software rientra all’interno del credito d’imposta per innovazione tecnologica, introdotto con la Legge di Bilancio 2020; la fattispecie del beneficio fiscale, come definito dettagliatamente nel Decreto Transizione 4.0, è applicabile ai lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo e finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

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