INTERPELLI DICEMBRE 2021
L’interpello (legge 27 luglio n. 212/2000) può essere richiesto dal contribuente alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o alla Direzione Contribuenti, con l’obiettivo di avere la certezza circa la portata applicativa delle norme tributarie di dubbia interpretazione, evitando così incombenze pregiudizievoli per lo stesso contribuente.
Durante il mese di dicembre del 2021 le due Direzioni hanno dato un centinaio di risposte, dalla n° 796 alla n° 897, fornendo quindi delucidazioni sulla corretta applicazione delle disposizioni nazionali in materia fiscale.
In questo primo articolo si descriveranno le seguenti risposte con l’annessa legislazione:
- Risposta n. 812/2021: Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e affitto d’azienda;
- Risposta n. 826/2021: Articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi: acquisto con leasing finanziario;
- Risposta n. 829/2021: Articolo l, commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020. Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi: utilizzo del bene presso cantieri esteri.
Risposte in questione
La Risposta n. 812 riguarda l’applicazione del credito d’imposta nel Mezzogiorno nel caso in cui l’azienda decida di cedere la totalità o parte delle sue attività ad un’altra. In merito a questa tematica, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia affermando che la rideterminazione del credito non può trovare applicazione se i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dall’affittuario nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. Per questo motivo, onde evitare la rideterminazione, l’affittuario non dovrà dismettere, cedere i beni o destinarli a finalità estranee all’esercizio d’impresa durante i periodi di sorveglianza previsti (ovvero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione).
La Risposta n. 826 verte sull’acquisto in leasing di beni strumentali nuovi. L’Agenzia conferma una parità di trattamento, sotto il profilo delle agevolazioni fiscali, tra acquisto di beni strumentali in proprietà e in leasing finanziario. Quindi, applicando la medesima regolamentazione per entrambi i tipi di beni, è confermato il meccanismo del “recapture” alle quote capitale dei canoni di leasing e alle quote di ammortamento calcolate e dedotte sul bene agevolato laddove lo stesso venga ceduto (o delocalizzato all’estero) all’interno del teorico periodo di fruizione dell’iper-ammortamento del bene calcolato, come se avesse acquisito fin dall’origine il bene in proprietà (anziché in leasing). In aggiunta, l’Agenzia conferma che, in caso di spostamento temporaneo all’estero, non scatta la revoca dell’agevolazione per i macchinari in leasing che hanno beneficiato del credito d’imposta 4.0.
Infine, con la Risposta n. 829, ci spostiamo nell’utilizzo di un bene strumentale nuovo, per cui l’azienda vorrebbe richiedere il credito d’imposta, presso cantieri al di fuori dell’Italia. L’azienda richiede quindi all’Agenzia delle Entrate la possibilità di utilizzarlo presso le attività aziendali all’estero senza incorrere nell’esclusione del credito ipotetico. Giustamente, l’azienda prima di procedere alla richiesta del credito si è rivolta all’AdE, soprattutto spinta dal motivo che se l’Agenzia avesse successivamente trovato tale inesattezza, l’azienda sarebbe andata incontro alla cosiddetta azione sanzionatoria di “recapture”, che prevede il recupero intero dell’agevolazione.
L’Agenzia conferma che non si configura alcuna delocalizzazione a seconda della modalità di utilizzo del bene a determinate condizioni. La prima situazione, nel caso in cui il bene sia concesso in locazione operativa o noleggio a terzi:
- deve esserci un mantenimento di un nesso funzionale tra i beni e l’attività d’impresa svolta in Italia;
- non deve avvenire prevalenza dell’utilizzo all’estero rispetto all’utilizzo in Italia in termini di tempo e in termini economici.
La seconda, nel caso in cui il bene sia direttamente impiegato dal beneficiario in attività svolte all’estero:
- il luogo di impiego del bene strumentale deve essere privo di caratteristiche tali da rappresentare di per sé una “struttura produttiva” ubicata all’estero, in relazione a beni materiali, beni immateriali e risorse umane;
- i beni devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale;
- i beni devono essere utilizzati nell’ambito dell’attività ordinariamente svolta dall’impresa.