LA DICITURA NELLE FATTURE:
ANALISI DI ALCUNE RISPOSTE AD INTERPELLO
Uno degli adempimenti fondamentali ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, consiste nell’obbligo che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono riportare una determinata dicitura, a seconda della tipologia di acquisti e del periodo in cui sono stati effettuati.
Normativa di riferimento per tale obbligo documentale è il Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 relativo alla cd. ”Nuova Sabatini” e richiamato altresì nella Risposta all’interpello n. 439 del 05 ottobre 2020. Il Decreto in esame stabilisce che “Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria“.
Nella Risposta all’interpello n.439, l’AdE, considerando la sostanziale equivalenza delle previsioni normative inerenti la Nuova Sabatini ed il Credito d’imposta per beni strumentali, ritiene opportuno estendere tale onere documentale, pur nel diverso contesto applicativo, anche al summenzionato credito d’imposta
La dicitura 4.0 da riportare varia pertanto a seconda della Legge di Bilancio di competenza:
- L.n. 160/2019: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 184 a 194 di cui all’art. 1 della legge 10/2019, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 195 della legge 160/2019)”;
- L.n. 178/2020: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058 di cui all’art. 1 della legge 178/2020, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”;
- L.n. 234/2021: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058-ter di cui all’art. 1 della legge 178/2020, così come modificata dalla legge 234/2021, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”.
In merito alle modalità di regolarizzazione delle fatture sprovviste delle summenzionate diciture, l’Agenzia delle Entrate, attraverso le Risposte ad interpello num. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, offre le seguenti strade:
- in caso di fattura cartacea, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile anche tramite l’utilizzo di un apposito timbro;
- in caso di fattura elettronica, è possibile stampare e conservare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso secondo le modalità indicate nella Circolare n. 14/E del 2019.
In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la “predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo”.
Un importante approfondimento sull’argomento della dicitura è contenuto nella Risposta ad interpello n. 270 del 18/05/2022 in cui l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni in relazione agli “altri documenti” richiamati dalla disposizione agevolativa. L’art. 1 comma 1062 della L 178/2020, così come modificato dall’art.1 comma 44 della L.n. 234/2021, stabilisce che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter“.
Nel documento di prassi in esame, l’Ente conferma che l’obbligo resta fermo per i documenti che certificano la consegna del bene, quali il documento di trasporto; per quanto concerne invece il verbale di collaudo o di interconnessione, riguardando univocamente i beni oggetto dell’investimento cui si riferiscono fatture e DDT, essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l’obbligo di riportare l’espresso riferimento di cui al citato comma 1062. Da ultimo, l’agenzia ricorda che la regolarizzazione dei documenti già emessi deve avvenire entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.