Luglio 28, 2022 Credito d'imposta Mezzogiorno / NEWS 0 Comment

LA DISCIPLINA DEL SOFTWARE
NEL CREDITO D’IMPOSTA
PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Nell’ambito del credito d’imposta per investenti nel Mezzogiorno, i beni oggetto dell’agevolazione devono essere nuovi, rientrare all’interno di un progetto d’investimento coerente con la definizione contenuta nell’articolo 2, punto 49, lett. A) del Reg. (UE) n. 651/2014, possedere il requisito della strumentalità rispetto all’attività da svolgere e devono essere classificati in bilancio alle voci B.II.2 (Impianti e macchinari) e B.II.3 (Attrezzature industriali e commerciali).

Per quanto concerne la componente immateriale dell’acquisto, tra i documenti di prassi emanati dall’Agenzia a supporto della disciplina agevolativa in esame, ed in particolare la Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 quale principale documento interpretativo, non viene presentato alcun riferimento in merito all’ammissibilità, nel novero delle spese, anche dell’acquisto di immobilizzazioni immateriali o di software applicativi. La citata circolare presenta solo un rimando “alle istruzioni impartite con la Circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008, in relazione all’analogo credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate (Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)”.

La richiamata Circolare AdE n. 38/E, nel punto 1.5.2Beni immateriali: programmi informatici e brevetti”, precisa, con riguardo ai beni immateriali, che questi sono agevolabili solo se “sono utilizzati esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli aiuti – sono ammortizzabili ai sensi dell’articolo 103 del TUIR; sono acquistati da terzi a prezzi di mercato; figurano nell’attivo dell’impresa; permangano nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni”.

Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione si applica alle PMI e limitatamente alle “acquisizioni di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa nella misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche”.

L’ammissibilità del software nel novero delle spese è contemplata anche nel Modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta; la sezione III – rigo B26 prevede tra gli investimenti agevolabili l’inclusione di hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a organizzare ed elaborare ingenti quantità di dati, gestire interfacce anche multimediali, utilizzare sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse, ottimizzare elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy, assistere in remoto apparecchiature specialistiche.  Il Modello di comunicazione per la fruizione del bonus SUD si pone pertanto in linea con la Circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008.

Non da ultimo, essendo il credito di imposta per il Mezzogiorno riconosciuto coerentemente con la nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014, quanto stabilito dall’Agenzia nella presente Circolare fornisce applicabilità ai dettati dell’art 14 del citato regolamento che recita “Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; e d) figurano all’attivo dell’impresa beneficiaria dell’aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l’aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI”.

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