Luglio 7, 2022 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS / Patent Box 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA R&S E PATENT BOX

LA FIGURA DEL BENEFICIARIO COME SOGGETTO INVESTITORE

Uno degli aspetti rilevanti del nuovo regime agevolativo del Patent Box, istituito dall’articolo 6 D.L. 146/2021 e successivamente modificato dall’articolo 1, commi 10 e 11, L. 234/2021, riguarda la sinergia con il credito d’imposta R&S e le numerose intersezioni applicative tra le due misure.

Tra le varie analogie emergenti dal raffronto tra le due discipline, una di queste riguarda la natura assunta dal beneficiario di “soggetto investitore”, elemento più volte richiamato nel provvedimento attuativo del nuovo Patent box e ribadito espressamente anche nel credito d’imposta R&S con l’emanazione del principio di diritto AdE 17/2021 recante “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e ss.mm.ii. – Chiarimenti sulla nozione di soggetto “investitore“.

Nel citato testo normativo, l’Agenzia delle Entrate richiama la Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017 – paragrafo 4.7.1 e ricorda che il credito d’imposta in argomento è rivolto ai soggetti che nella veste di imprese effettuano investimenti, cioè investono risorse in attività di ricerca e sviluppo, ne sostengono i relativi costi, assumendone il rischio e avvalendosi degli eventuali risultati, mentre non spetta ai soggetti che, pur eseguendo le suddette attività, non restano incisi dei relativi costi e non sopportano il rischio degli investimenti né acquisiscono i benefici della ricerca svolta; muovendo da tale principio, risulta che sono beneficiari del credito di imposta esclusivamente i soggetti “investitori” e, pertanto, a tali soggetti va applicato il meccanismo di calcolo dell’agevolazione.

Anche il provvedimento attuativo sulla disciplina del patent box si pone in coerenza con la medesima concezione del beneficiario quale soggetto investitore, definendolo come “soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della sua attività d’impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati; non rientra nella definizione di investitore il soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non resta inciso dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti”.

Sempre il provvedimento attuativo sottolinea che per assunzione del rischio “si intende l’effettivo svolgimento di attività che implicano il controllo del rischio, secondo i principi ed i criteri di cui ai Capitoli I e VI delle Linee Guida emanate dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento”.

Ai fini delle analisi sui prezzi di trasferimento,  l’OCSE stabilisce che la gestione dei rischi è un concetto diverso dall’assunzione dei rischi. In particolar modo avere il controllo del rischio implica che il soggetto deve possedere la capacità di adottare decisioni in merito alla possibilità di assumere e gestire tale rischio e svolgere le dovute  funzioni di controllo; diversa è la capacità finanziaria ad assumere il rischio e che può essere definita come la capacità di un soggetto di accedere a finanziamenti per la gestione del rischio stesso, così come la capacità di assorbire conseguenze finanziarie in caso di risultati sfavorevoli. Tali concetti vengono assorbiti nella disciplina degli strumenti fiscali in esame.

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