LA FORZA NORMATIVA DEL
MANUALE DI FRASCATI 2015
Come ben sappiamo, il Manuale di Frascati stabilisce che un’attività di ricerca e sviluppo, per esser concepita tale, deve soddisfare cinque criteri fondamentali: deve essere nuova, creativa, incerta, sistematica, trasferibile e/o riproducibile. I cinque i criteri devono essere soddisfatti ogniqualvolta venga intrapresa un’attività di R&S su base continuativa oppure occasionale.
Partendo da tale premessa, il presente articolo si concentra sulla disamina dell’importante Sentenza CTP Bologna del 14 luglio 2022 in cui, per la prima volta, viene riconosciuta la forza normativa dell’opera tradotta in italiano del Manuale di Frascati 2015, autorizzata dall’OCSE e giurata ai sensi dell’art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L.445/2000, in data 7 dicembre 2021.
La decisione riguarda il ricorso n. 694/2021, depositato il 20/12/2021 presso il tribunale di Bologna e presentato a seguito di una richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate del recupero di un credito d’imposta R&S riferito al 2018 e, secondo l’agenza, indebitamente utilizzato poiché connesso a progetti privi delle caratteristiche necessarie tali da farli rientrare nel novero delle attività di R&S, così come definite nei principi mutuati dal sopracitato manuale.
Accogliendo la tesi della difesa della società, il collegio giudicante, afferma che la forza normativa del Manuale di Frascati 2015 può essere fatta valere solo a partire dal 2022 essendo la traduzione giurata del dicembre 2021; di seguito, il passaggio della sentenza: “ Al fine di una corretta fruizione del credito d’imposta è pertanto fondamentale inquadrare il grado di significatività dell’innovazione apportata e della relativa distinzione con le attività di routine o di normale sviluppo di prodotto e con le ordinarie attività dell’impresa. Risulta altresì che, dal 2022 è a disposizione l’opera tradotta in italiano del Manuale Frascati 2015 autorizzata dall’OCSE. La traduzione in italiano del Manuale di Frascati 2015 è stata giurata ai sensi dell’art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L.445/2000, in data 7 dicembre 2021. Quindi, al momento delle attività poste in essere dalla società non esisteva una traduzione ufficiale in lingua italiana tale da consentire al contribuente una corretta identificazione della fonte integrativa normativa che sta alla base dell’accertamento fiscale”.
Per una corretta identificazione delle attività di R&S risulta infatti fondamentale gli elementi innovativi capaci di “generare un passo migliorativo rispetto allo stato dell’arte ed un incremento dello stock di saperi a disposizione della comunità”; e questo può avvenire solo nella misura in cui vengono rispettati i cinque criteri fondamentali della novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità o riproducibilità.
A tal proposito, viene richiamata la Sentenza n. 46 CTP Aosta, per quanto concerne i requisiti dei manuali di Oslo e Frascati, in cui “viene ritenuta insussistente l’indebita fruizione del credito inesistente in quanto i riferimenti ai Manuali sono entrati nella prassi dell’amministrazione soltanto di recente e non possono avere carattere retroattivo”. Partendo da tali premesse viene pertanto condiviso l’assunto in base al quale, per una corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa. Non deve, quindi, necessariamente trattarsi della creazione di nuove conoscenze nel settore di appartenenza.