LA RISOLUZIONE AdE N°41 DEL 26.07.2022:
CAMBIO DI ROTTA PER IL CREDITO R&S
NEI SETTORI MODA E ACCESSORI
Chiariamo subito il quesito: le attività di ideazione e prototipia di beni afferenti il comparto della moda, pelletteria, gioielleria ed occhialeria e quella successiva di produzione, non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta ex art.3 el DL 145/2013. A determinare questo cambiamento di rotta è l’Agenzia delle Entrate a seguito dell’emanazione della Risoluzione n° 41 del 26.07.2022. Ma partiamo dalle origini del discorso.
Nell’antecedente disciplina del credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013, i settori tessile e moda trovavano ristoro nell’ambito del beneficio fiscale in esame, così come espressamente chiarito nella circolare AdE 5/E/2016 e la circolare interpretativa Mise n. 46586/2009 recante l’applicazione del credito di imposta per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo introdotto dall’articolo 1 commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) alla attività del tessile e della moda.
La richiamata circolare contemplava infatti la possibilità di includere, nell’ambito delle attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, il complesso di lavori volti la ricerca e ideazione estetica, nonché la realizzazione dei prototipi delle nuove collezioni di prodotti fermo restando il riscontro di elementi di novità quali i materiali utilizzati, combinazione di tessuti, disegni e forme, colori, nonché altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle precedenti. La circolare concludeva stabilendo che “si può affermare che le attività astrattamente riconducibili alla nozione di ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale sono, nel settore del tessile e moda, quelle che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione, e sono collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi. Sono quindi agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi”.
La succitata normativa rintracciava pertanto nelle fasi della ricerca ed ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”. Naturalmente rimanevano escluse dal beneficio del credito d’imposta, le attività consistenti in semplici adattamenti di prodotti consistenti in interventi di modifiche ordinarie o di routine.
Fermo restando quanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n°41 del 26.07.2022, porta all’attenzione dei propri uffici nuovi chiarimenti per la corretta individuazione dei criteri da seguire per valutare, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta R&S ex art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, gli investimenti effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria.
Il caso affrontato è relativo all’impresa Alfa “esercente l’attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria – e quella successiva di produzione – svolta per alcuni marchi detenuti da società appartenenti ad un Gruppo BETA di cui anche ALFA fa parte”. In tale occasione l’Agenzia delle Entrate effettua un cambiamento di rotta e statuisce, in contrasto con i precedenti orientamenti, che, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta R&S di cui alla previgente disciplina, anche il settore tessile, moda e accessori devono soddisfare il requisito dell’incertezza in ambito tecnico/scientifico rispetto allo stato dell’arte e di conseguenza la fruizione del beneficio fiscale è subordinata alla produzione di una documentazione idonea a fornire adeguato riscontro dei lavori intrapresi ai fini del superamento dell’ostacolo tecnologico o scientifico, nonché della tempistica e delle spese sostenute.
In virtù del ragionamento sovraesposto, l’Agenzia delle Entrate conclude “che le attività descritte dalla società istante, pur essendo in generale finalizzate al rinnovo ricorrente dei prodotti secondo lo schema operativo tipico delle imprese del settore attraverso la realizzazione di nuove collezioni e campionari, non evidenzino in concreto contenuti significativi ai fini dell’individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta”.