LA VALORIZZAZIONE DEL SOFTWARE NEL PATENT BOX
Il nuovo regime del patent box ex art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, consiste in una superdeduzione pari al 110% da applicarsi sulle spese sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di una serie di beni immateriali agevolabili tra cui anche il software protetto da copyright.
Con specifico riferimento alla disciplina del diritto d’autore, questa offre una protezione a tutte le opere dell’ingegno caratterizzate da un apporto marcatamente creativo; trattasi di creazioni originali, frutto della personalizzazione unica del creatore ed escludendo, di conseguenza, una qualsivoglia forma di protezione ad idee che si sostanziano in meri procedimenti e metodi di funzionamento. La creatività, pertanto, al fine di ottenere una rilevanza giuridica, deve estrinsecarsi in una forma espressiva connotata da un riconoscibile apporto dell’autore (per ulteriori approfondimenti, si rimanda ai seguenti giudizi in Cassazione: Cass. n. 9854/2012; Cass. n. 15496/2014; Cass. n. 20925/2005). La disciplina del diritto d’autore si applica anche ai programmi per elaboratori in qualunque forma espressi e purché connotati da rilevanti elementi di originalità; l’istituto giuridico in esame tutela quindi il software in quanto considerato un prodotto della programmazione, quest’ultima assimilata di fatto ad un’attività intellettuale.
Per quanto concerne l’applicabilità del Patent Box al software tutelato dal diritto d’autore, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta d’interpello n.52 del 25 ottobre 2018, statuisce che tale bene immateriale si rientra nell’agevolazione in esame qualora le connesse attività rappresentino un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale. Il documento di prassi prosegue approfondendo il concetto e chiarendo che: “si ritiene che lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento del software individuino attività con prerogativa autoriale quando contestualmente: a) possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto; b) accrescono il valore economico del software; c) sono finalizzati alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli standard del settore, giuridicamente tutelabile; d) siano il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni già presenti nel software stesso”.
I requisiti sopracitati devono risultare da una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 44521 , la quale anzitutto attesti la titolarità dei diritti esclusivi sul software in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo e specificando, in tale secondo caso, la fattispecie di negozio giuridico da cui deriva l’acquisto; oltre a ciò, l’autodichiarazione deve attestare la sussistenza dei requisiti funzionali alla tutela autoriale ovvero l’originalità e la creatività; infine deve essere allegata una descrizione del programma per elaboratore a cui abbinare altresì una copia del programma su di un supporto ottico non modificabile ai sensi dell’art. 2, DPCM 3 gennaio 1994, n. 244 in merito all’istituzione del registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
Il diritto d’autore va pertanto a tutelare l’estro creativo ed esso non è costituito tanto dall’idea in sé, piuttosto dalla forma della sua espressione, dalla sua soggettività; una stessa idea, quindi, può essere alla base di diverse opere di autore, le quali tuttavia si differenziano tra loro e ne acquisiscono unicità in virtù del personale apporto soggettivo dei singoli autori. Anche nel caso del software, questo diventa pertanto meritevole di tutela, in qualsiasi forma venga espresso, purché risulti originale e sia il risultato di un’attività di creazione intellettuale dell’autore.
Si precisa infine che la protezione del software nasce automaticamente con la sua creazione e i diritti che ne conseguono su di esso sono morali e patrimoniali. Ad ogni modo, il titolare può depositare l’opera presso il pubblico registro per i programmi per elaboratore istituito presso la SIAE.