LE DEROGHE AL RECAPTURE
NEL CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI
In linea generale, il recapture consiste in un meccanismo di rideterminazione del credito d’imposta afferente ad investimenti in beni strumentali e finalizzato a penalizzare azioni di cessione dei beni dal contesto aziendale a cui sono stati destinati e che avvengono entro un predefinito periodo di sorveglianza.
L’obiettivo è penalizzare la cessione del singolo bene prima della completa fruizione del beneficio, garantendo in tal modo la connessione tra la concessione del credito d’imposta ed il concreto sfruttamento dei bene agevolato per un periodo minimo all’interno dell’economia aziendale.
Il recapture si sostanzia pertanto nella restituzione delle quote di credito compensate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nel credito d’imposta per beni strumentali, il meccanismo di recapture si applica pertanto al verificarsi delle seguenti situazioni:
- cessione a titolo oneroso del bene;
- delocalizzazione del bene presso strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa;
- cessione del contratto di leasing;
- mancato esercizio del riscatto nel contratto di leasing.
Fermo restando la succitata disciplina generale, sussistono delle DEROGHE:
- investimenti sostituivi per beni materiali 4.0;
- temporaneo utilizzo del bene all’estero;
- cessione d’azienda o ramo d’azienda;
- bene oggetto di un contratto di sale and lease back;
- furto del bene comprovato da denuncia.
Per quanto concerne la normativa in materia di investimenti sostitutivi, il recapture non scatta nella misura in cui un bene materiale 4.0 originariamente agevolato viene sostituito con un bene materiale più performante dal punto di vista delle caratteristiche tecnologiche previste dall’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017. In caso contrario, qualora l’investimento sostitutivo contempli un costo inferiore a quello del bene originario, il credito d’imposta originariamente calcolato deve essere riparametrato in linea con il minor costo agevolabile. La ratio di questa scelta è sempre quella di invitare le imprese ad incrementare il proprio livello di competitività e di maturità tecnologica.
In merito al temporaneo utilizzo di beni all’estero, la delocalizzazione non ha luogo quando i macchinari appartengono alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e mantengono un nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia. L’impresa beneficiaria potrà quindi usufruire dell’agevolazione, a condizione che il luogo presso cui è realizzato l’intervento non abbia le caratteristiche tali da rappresentare di per sé una “struttura produttiva” ubicata all’estero. La posizione presa dall’Agenzia delle Entrate trova fondamento nella volontà di garantire il rispetto del requisito di territorialità e garantendo che il bene agevolato contribuisca in maniera effettiva al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa localizzata in Italia.
Altro caso in cui non scatta il recupero dell’agevolazione riguarda l’affitto d’azienda o ramo d’azienda; secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2019, l’agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell’azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.
Il credito d’imposta non sarà altresì oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing. Nel contratto di sale and lease back, ovvero anche locazione finanziaria di ritorno, il proprietario di un bene cede tale bene ad una società di leasing e quest’ultima, una volta saldato il prezzo di vendita pattuito, lo concede in leasing all’originario proprietario a fronte di un canone periodico pattuito e con la facoltà da parte dell’utilizzatore di riscattare il bene alla scadenza del leasing. Rispetto alla forma di leasing tradizionale, l’obiettivo di tale fattispecie contrattuale non è quello di garantire all’utilizzatore la fruizione di un bene estraneo alla sua sfera di disponibilità, bensì di continuare a godere di un bene di cui egli è già proprietario e che, per esigenze organizzative e di liquidità, preferisce prenderlo in locazione.
Infine, nel caso di furto del bene durante il periodo di sorveglianza, non scatta il recapture a condizione che venga effettuata la denuncia presso le autorità competenti.
Nell’ambito dell’applicazione del racapture, ruolo fondamentale viene pertanto giocato dal periodo di vigilanza del bene. A seconda della disciplina agevolativa di riferimento, il monitoraggio da parte dell’impresa beneficiaria dovrà infatti estendersi:
- nel quinquennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale, in relazione a investimenti di cui al comma 189 dell’articolo 1 L. 160/2019;
- nel triennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale, in relazione a investimenti di cui al comma 190 dell’articolo 1 L. 160/2019;
- nel triennio decorrente dall’anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti di cui ai commi 1056, 1057, 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020.