
LE NOVITÀ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022
Con l’approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio 2022, legge n. 234 del 30 dicembre 2021, sono state introdotte importanti novità in materia fiscale, sociale e di lavoro per l’anno corrente. A grandi linee questa Manovra ha riguardato la riduzione del carico fiscale (IRPEF), le novità sul superbonus (bonus casa), la normativa sulla cassa integrazione, il reddito di cittadinanza e le pensioni.
In particolare, le misure per le imprese sono state:
- 900 milioni di euro per la Nuova Sabatini fino al 2027;
- Crediti di imposta Transizione 4.0 fino al 2025;
- rifinanziamento del Fondo di Garanzia Pmi;
- sostegno all’internazionalizzazione.

Ma vediamo nel dettaglio le parti del testo che ci interessano in materia di crediti d’imposta 4.0, che incideranno nelle attività di Transizione 4.0 e di Ricerca&Sviluppo delle aziende italiane almeno per i prossimi cinque anni. Questo articolo verterà sulle prime due misure, la “Nuova Sabatini”, che riguarda l’acquisto di beni strumentali, ed i Crediti d’imposta, per la R&S e l’Innovazione.
Per completezza informativa, ci sono due agevolazioni che non sono state prorogate:
- il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, ovvero quelli non 4.0, (articolo 1, comma 1055, legge 178/2020, “ex-super ammortamento”), del 6% (con limite di costi di 2 mln di euro per beni materiali e 1 mln per quelli immateriali) resterà in vigore solo per gli investimenti effettuati non oltre il 30 giugno 2023 (a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per almeno il 20%);
- il credito d’imposta per la formazione del personale dipendente finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 resterà valido solo fino alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Vi possono accedere anche i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 D.L. 145/2013 in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione dell’articolo 1, comma 72, L. 145/2018. In aggiunta, la procedura può essere invocata in altri tre casi:
- errori nella quantificazione;
- errori nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Differentemente, l’accesso è in ogni caso invece escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di:
- condotte fraudolente;
- condotte oggettivamente o soggettivamente simulate;
- false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.
Nel caso in cui venisse accertato che un soggetto avesse ricevuto tramite compensazione crediti non spettanti, è punibile con la reclusione da sei mesi a due anni, per crediti non spettanti, e da un anno e sei mesi a sei anni, per crediti inesistenti.
L’importo del credito utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il riversamento può essere effettuato anche in modo rateale, con tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Nel caso in cui venisse scelta la modalità rateale, sono previsti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022. Ovviamente, la procedura prevista si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto.
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021; in caso di recupero con provvedimento impositivo, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

Aggiornamenti sui Crediti d’imposta 4.0 dal 2023
Per l’anno 2022, le agevolazioni per i Beni strumentali 4.0 non hanno subito alcuna modifica rispetto alla scorsa Legge di Bilancio 2021, ovvero: 40% del costo (per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro), 20% (oltre i 2,5 mln e fino a 10 mln), o 10% (oltre i 10 mln e fino a 20 mln) per quelli materiali; mentre, il 20% del costo (entro il limite di spese ammissibili pari a 1 mln di euro) per quelli immateriali.
Partendo dall’anno successivo, il 2023, la cosiddetta “Nuova Legge Sabatini” ha rifinanziato con 900 mln di euro il credito d’imposta per Beni Strumentali 4.0. Vediamo nel dettaglio questa misura, descritta nell’art. 1 comma 44 della Legge in questione.
- Beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016)
Pe le spese effettuate dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 mln e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 mln.
In questo caso vediamo che la Misura del 2022 ha dimezzato l’aliquota del credito d’imposta, passando da un iniziale 40% del costo (per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro), 20% (oltre i 2,5 mln e fino a 10 mln), e 10% (oltre i 10 mln e fino a 20mln) ai rispettivi 20%, 10% e 5% dal 2023.
- Beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016)
In questo caso, ogni anno successivo al 2023 abbiamo una diminuzione dell’intensità del credito d’imposta. Le aliquote previste sono:
- fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di un 20% di acconto) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di un 20% di acconto), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln.
Vediamo qui sotto una tabella riassuntiva:

In aggiunta, vediamo le ultime misure che riguardano il Credito d’imposta per attività di R&S, innovazione e design, seguendo quanto enunciato nell’art. 1 comma 45 dell’ultima Legge di Bilancio. Il credito di imposta per attività di R&S viene esteso per dieci anni fino al 31.12.2031: fino al 31.12.2022 mantiene l’aliquota già fissata del 20%, ma dal 01.01.2023 sarà diminuito e riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro. Inoltre, il credito per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 mln) fino al 31.12.2023, mentre dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2025 scenderà al 5% (sempre con lo stesso limite massimo).
Infine, l’ultima agevolazione che descriviamo è il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica. Fino al 31.12.2022 sarà pari al 15% (con un limite massimo di 2 mln), nel 2023 al 10% (con un limite di 4 mln), dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2025 al 5% (con un limite di 4 mln).