NUOVO PATENT BOX:
COSTI SOSTENUTI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI,
RIADDEBITATI ALL'INVESTITORE DA UNA SOCIETÀ CORRELATA.
Con la Risposta ad Interpello n. 159 del 24 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate torna nuovamente a pronunciarsi sul nuovo Patent Box, fornendo informazioni, in modo particolare, sul tema dei costi “pass through“, ovvero costi sostenuti nei confronti di soggetti terzi e riaddebitati all’investitore da una società correlata.
A tal proposito, l‘Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 146/2021, ”le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3”. La normativa in commento ha trovato le sue disposizione attuative nel successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n°48243 del 15 febbraio 2022 ed in particolare nel paragrafo 3.2
I requisiti di accesso al nuovo regime e le correlate modalità di agevolazione si pongono in linea, coerentemente con il vecchio Patent Box, con le raccomandazioni dell’OCSE ed in particolare dell’Action 5 di cui al piano di azione “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting” e che prevedeva una ristrutturazione del lavoro sulle pratiche fiscali dannose, incrementando la trasparenza dei regimi fiscali ed assicurando che questi siano conformi al principio della substantial activity che impone l’allineamento tra tassazione e sostanza economica.
Richiamando l’orizzonte legislativo appena descritto, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello in analisi, statuisce che il vecchio ed il nuovo Patent Box condividono la medesima ratio ed in virtù di tale presupposto si ritiene plausibile l’estensione, nella nuova disciplina, di quanto già previsto nel precedente regime in cui veniva riconosciuta la facoltà di riaddebitare, nell’ambito di accordi infragruppo, i costi sostenuti da soggetti del gruppo senza generare un effetto negativo sulla fruizione della misura agevolativa. Tale possibilità è subordinata alla precondizione che “i costi sostenuti attraverso una parte correlata nei confronti di un soggetto terzo si sostanzino in un mero riaddebito”, come indicato nel citato Action 5 dove si afferma che “quando un pagamento è effettuato per mezzo di una parte collegata a una parte non collegata senza alcun margine, il pagamento sarà incluso nelle spese qualificate”.