NUOVO PATENT BOX:
UN APPROFONDIMENTO SULLE MODALITÀ DI ACCESSO
Il rinnovato regime di Patent Box, introdotto dall’articolo 6 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, il cui Provvedimento attuativo prot. n. 48243 del 15 febbraio 2022 è stato oggetto di modifiche e chiarimenti a seguito del Provvedimento prot. n. 52642 del 24.02.23 e di una nuova circolare, la cui bozza è stata in consultazione pubblica fino al 03 febbraio 2023.
Per quanto riguarda specificatamente le modalità di accesso, il nuovo regime Patent box:
- è subordinato all’esercizio di un’ opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce;
- è irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta;
- l’opzione è esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS devono essere fornite informazioni sulla tipologia e sul numero dei beni agevolabili;
- nel caso in cui, in periodi di imposta successivi all’esercizio di una prima opzione, l’impresa intenda richiedere l’agevolazione per un nuovo bene immateriale, la stessa dovrà esercitare una nuova opzione di nuovo PB, che avrà una durata pari a cinque periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio;
- l’opzione può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come dichiarazione tardiva o dichiarazione integrativa/sostitutiva di quella già trasmessa nei termini;
- è necessario che il contribuente eserciti una ulteriore opzione nuovo PB anche nel caso in cui il nuovo bene che si intende agevolare presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione; in tale ultima ipotesi, la nuova opzione avrà una durata coincidente con la residua durata della precedente
L’opzione per la fruizione del nuovo PB può essere esercitata anche avvalendosi della c.d. remissione in bonis, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
- ricorrano le ulteriori condizioni del contribuente previste dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, ossia:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, ovvero 250 euro.
Aspetto degno di nota sono le modifiche, introdotte con il Provvedimento prot. n. 52642 del 24.02.23, a valere sul Punto 11 del Provvedimento attuativo prot. n. 48243/2022, concernente un complesso di ipotesi di inidoneità della documentazione. Le fattispecie di inefficacia della documentazione possono esser raggruppate in due tipologie:
- ipotesi di inefficacia sostanziale, disciplinata ai sensi del Punto 11.6 del provvedimento, in cui viene statuito che “la documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione”; tale casistica presuppone quindi un’attività di riscontro e un conseguente giudizio formulato dagli organi di controllo;
- ipotesi di inefficacia formale, riconducibile alla mancata apposizione da parte del legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato della firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Un’ultima modifica rilevante, introdotta con il Provvedimento prot. n. 52642 del 24.02.23, riguarda l’aggiunta al Punto 11.2 in cui viene stabilito che “La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi”; in sostanza, l’AdE, da un lato, ha confermato la possibilità di esercitare l’opzione tardiva della dichiarazione dei redditi, che doveva esser presentata entro il 28.02.23, dall’altro ha concesso, limitatamente a questo primo periodo di applicazione dell’agevolazione, ulteriori sei mesi per approntare la documentazione necessaria per fruire della penalty protection ed apporvi la firma elettronica con marca temporale.