Giugno 8, 2023 NEWS / Patent Box 0 Comment

NUOVO PATENT BOX:
UN ESEMPIO DI CALCOLO

La circolare 5/E/2023 e il provvedimento prot. n. 52642/2023 chiariscono in via definitiva una serie di aspetti concernenti la disciplina del nuovo Patent box, la quale, anzitutto, si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021, superando così i dubbi legati all’originaria indicazione della data del 28 dicembre 2021.

Per quanto concerne le modalità di calcolo, come ben sappiamo, il nuovo patent box si sostanza in una superdeduzione del 110% dei costi di R&S sostenuti per lo sviluppo di un bene immateriale; la misura è cumulabile con il credito R&S, nel rispetto dei principi del divieto del doppio finanziamento e la regola della nettizzazione dei costi.

Con il primo criterio si consente alle imprese di cumulare fonti finanziarie diverse all’interno di un medesimo progetto, a patto che non si superi il costo totale dell’operazione.

La regola della nettizzazione dei costi impone che, nell’ambito della disciplina del credito d’imposta R&S ex Art.1 comma 203, L.160/2019, “per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto […] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”. E la circolare 5/E/2023 conferma che il risparmio fiscale da Patent box rientra a pieno titolo fra le “altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti”.

Partendo da tale assunto, sia in caso di applicazione del meccanismo premiale relativo alle spese sostenute negli otto anni precedenti e sia in caso di maggiorazione ordinaria del Patent box, potrebbe verificarsi la situazione in cui l’impresa abbia fruito, in tutto o in parte, del credito R&S sui medesimi costi sostenuti nel 2020 e seguenti; se così fosse, l’impresa sarà tenuta all’obbligo di restituzione di quota parte del credito d’imposta R&S già compensato; oppure alla riduzione del credito d’imposta R&S spettante. La circolare 5/E/2023 precisa che la “restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito d’imposta al momento applicabili”. Di seguito, si propone un esempio per comprenderne meglio il complessivo meccanismo.

La società X sostiene spese R&S agevolabili per il 2020 pari a 50.000 euro.
Pertanto:

  • Credito R&S 2020 (quindi prima del Patent Box) = 50.000 x 12% = 6.000 euro;
  • Beneficio Patent Box su spese 2020 = 50.000 x 110% x (24% IRES +3,9% IRAP) = 15.345 euro;
  • Credito R&S 2020 nettizzato con il Patent Box = (50.000 – 15.345) x 12% = 4.158,6 euro;
  • Minore credito R&S 2020 spettante = 6.000 (credito R&S prima del nuovo P.box) – 4.158,6 = 1.841,4 euro.

La nostra ipotetica società sarà tenuta quindi a restituire, con modello F24, 1.841,4  euro di credito R&S 2020 già compensato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Se invece la società deve usufruire ancora la terza delle tre quote di credito R&S 2020 (poiché il credito R&S viene compensato in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di maturazione, ovvero 2.000/1°anno + 2.000/2°anno + 2.000/3°anno) che deve essere compensata nel 2023 (in quanto le prime due sono state compensate nel 2021 e nel 2022), in tal caso, senza ricorrere alla restituzione, da tale ultima quota di 2.000 si dovrà sottrarre 1.841,4 euro.

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