PATENT BOX E CREDITO D’IMPOSTA R&S
REGOLE PER LA CUMULABILITÀ
Inizialmente il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, abrogando sostanzialmente il vecchio regime del Patent Box, aveva previsto all’art.6 comma 9 un’incompatibilità di cumulo con il credito d’imposta in R&S.
A seguire, l’art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di bilancio 2022”) ha modificato l’art. 6 del D.L. n. 145/2021, confermando l’istituto della super deduzione dei costi per ricerca e sviluppo, incrementandone l’entità della percentuale agevolativa che passa dal 90% al 110%, escludendo l’ammissibilità degli investimenti in marchi e nel know-how ed abrogando il citato comma 9 dell’art.6 che prevedeva il divieto di cumulo della nuova super deduzione con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Ad oggi, le due agevolazioni sono pertanto pienamente cumulabili per quanto concerne i costi qualificabili come di ricerca e sviluppo. Tuttavia, ai fini di una corretta fruizione dei benefici fiscali, è fondamentale considerare alcuni aspetti che regolano tale cumulabilità:
- IL PRESUPPOSTO: l’effettiva possibilità di cumulare i due istituti è limitata esclusivamente ai casi in cui la ricerca risulti finalizzata alla creazione di un bene immateriale. La disciplina del Credito d’imposta R&S infatti non è obbligatoriamente vincolata alla creazione di un bene intangibile, elemento invece essenziale per la fruizione del Patent Box.
- LA DECORRENZA: il credito di imposta per R&S compete nel periodo di imposta in cui il costo viene sostenuto. La fruizione del nuovo Patent Box decorre dal momento in cui si ottiene il titolo di privativa industriale; come ormai chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il brevetto deve risultare registrato con la conseguente possibilità di un recapture sulle spese sostenute negli otto anni precedenti.
- IL DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO: il cumulo delle risorse prevede la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, per coprire diverse parti di un investimento. Alle imprese è quindi consentito cumulare fonti finanziarie diverse all’interno di un unico progetto, a patto che il sostegno non copra lo stesso costo. In caso di superamento del costo totale dell’operazione, si rientra nella fattispecie del doppio finanziamento, in quanto parte delle spese sostenute sarebbero finanziate due volte.
- LA REGOLA DELLA NETTIZZAZIONE DEI COSTI: tale principio, afferente la disciplina del credito d’imposta R&S&I&D di cui al comma 203dell’articolo 1, L. 160/2019, impone che il calcolo dell’agevolazione al netto delle “altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”. Da questo punto di vista, un chiarimento di contenuto possiamo mutuarlo, come indicato nella circolare Assonime 19/2022, dalla Circolare 13/E/2022 sul redito d’imposta per le imprese energivore, in cui per sussidio si intende “qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora”.