PATENT BOX E CREDITO D’IMPOSTA R&S
Il credito d’imposta R&S è un’agevolazione fiscale destinata alle imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti nel settore della ricerca e sviluppo, al fine di incrementare il livello di innovazione di prodotto e di processo e migliorare la propria competitività sul mercato.
Nel corso del tempo, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata diverse volte in merito alla positiva cumulabilità di tale beneficio fiscale con altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti sui medesimi costi, a condizione che l’importo risultante dal cumulo non fosse superiore ai costi sostenuti.
Anche la Legge di Bilancio 2020 , andando a rimodulare il Credito d’imposta R&S nella sua attuale versione come Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, all’art.1 comma 204 dispone che “il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.
Dal 2021, il rinnovato Patent Box si è trasformato da una forma di tassazione agevolata del reddito d’impresa derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo in una superdeduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione allo sviluppo, accrescimento, mantenimento, protezione e sfruttamento di determinati beni immateriali.
L’art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha modificato l’art. 6 del D.L. n. 145/2021, confermando l’istituto della super deduzione dei costi per ricerca e sviluppo, incrementandone l’entità della percentuale agevolativa che passa dal 90% al 110%, escludendo l’ammissibilità degli investimenti in marchi e nel know-how ed abrogando il citato comma 9 dell’art.6 che prevedeva il divieto di cumulo della nuova super deduzione con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Le due agevolazioni sono ad oggi cumulabili per quanto concerne i costi qualificabili come ricerca e sviluppo, fermo restando che l’effettiva possibilità della contestuale fruizione dei due istituti è limitata esclusivamente ai casi in cui la ricerca risulti finalizzata alla creazione di un bene immateriale.
Altro aspetto degno di nota è la decorrenza della possibilità di utilizzo dei due benefici fiscali. Mentre la disciplina del credito d’imposta R&S è stata ampiamente esaminata in diversi documenti di prassi, la fruizione del nuovo Patent Box è ad oggi destinataria di alcuni dubbi interpretativi. In particolar modo, una questione che meriterebbe un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate è il momento da cui calcolare il ritroso ottennale ovvero, nel caso dei brevetti, andrebbe chiarito se tale termine decorre dal deposito della domanda di brevetto o dalla registrazione dello stesso. In coerenza con la previgente normativa, sarebbe ragionevole pensare di accogliere la prima soluzione; ad ogni modo, su tale argomentazione, si auspica un intervento chiarificatore da parte degli enti competenti.