Settembre 7, 2023 NEWS / Patent Box 0 Comment

PATENT BOX E MODALITÀ
DI UTILIZZO DELL’INTANGIBILE

Recentemente Assonime ha pubblicato la nuova interessante Circolare 20/2023 in cui vengono tirate le fila del discorso sulla normativa del Patent box alla luce delle novità introdotte con la Circolare AdE n. 5/E e con il Provvedimento n. 52642 del 24 febbraio 2023.

Il nuovo Patent Box è stato introdotto nel nostro ordinamento, in sostituzione del precedente regime, con l’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 , e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il rinnovato impianto normativo ha cambiato completamente la disciplina, trasformando il Patent Box da una forma di agevolazione basata sui redditi ad una forma di agevolazione basata sui costi ed introducendo  a tal fine, la possibilità di applicare una maggiorazione del 110% a fronte di specifiche spese sostenute per attività di R&S finalizzate allo sviluppo, accrescimento, mantenimento, protezione e sfruttamento di un insieme di beni immateriali agevolabili.

Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo regime, la legge di bilancio 2022 ha fugato ogni dubbio chiarendo definitivamente che il nuovo Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, mentre quelli con periodo d’imposta a cavallo devono prendere come data di riferimento il “periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021”.

Venendo alle modalità di utilizzo dell’intangibile, l’Agenzia precisa che l’agevolazione spetta al soggetto che ha il diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale “a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso”, riconoscendone quindi la spettanza anche ai “utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sublicenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene”, fermo restando il presupposto imprescindibile che il licenziatario o il sub-licenziatario assumano la veste di soggetto investitore, ovvero investono risorse in attività di ricerca e sviluppo, ne sostengono i relativi costi, assumendone il rischio e avvalendosi degli eventuali risultati. Per converso il beneficio fiscale non spetta ai soggetti che, pur eseguendo le suddette attività, non restano incisi dei relativi costi e non sopportano il rischio degli investimenti né acquisiscono i benefici della ricerca svolta.

Come nell’ambito del credito d’imposta R&S, anche nel contesto del patent box, l’agevolazione potrebbe spettare tanto al licenziante quanto al licenziatario, in relazione ai costi sostenuti per le attività di implementazione e sviluppo dell’intangibile e fermo restando che il contratto di licenza stipulato preveda il diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale senza escludere la possibilità di svolgere le attività in questione. La circolare Assonime sottolinea come “l’utilizzo, diretto o indiretto, dell’IP si configura, anche nell’attuale contesto normativo, come conditio sine qua non per fruire dell’agevolazione e individua, in ogni caso, il dies a quo per beneficiare della maggiorazione”.

Secondo l’Agenzia è necessario pertanto che il bene immateriale, una volta ottenuto il relativo titolo di privativa, venga anche effettivamente utilizzato nell’ambito dell’attività di impresa ed in virtù di tale presupposto, il contribuente ha l’onere di dimostrare, relativamente a ciascun periodo di imposta oggetto di beneficio fiscale, le modalità di impiego dell’ intangibile.

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