Febbraio 15, 2024 NEWS / Patent Box 0 Comment

PATENT BOX:

I CHIARIMENTI DELLA RISPOSTA AD INTERPELLO N.40 DEL 09.02.2024

Il nuovo Patent Box, come ben noto,  consiste oggi in una variazione in diminuzione, operabile ai fini IRES e IRAP, la cui determinazione si effettua mediante una maggiorazione fiscale del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per determinati beni immateriali; ha una durata per cinque periodi d’imposta; è irrevocabile e rinnovabile; prevede un meccanismo premiale di recapture su base ottennale, decorrente dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e che consente di recuperare le spese R&S che, ex post, hanno dato vita al bene immateriale; consente di usufruire della Penality Protection a fronte di un’adeguata compliance documentale; prevede la sola procedura di autoliquidazione del beneficio da parte del contribuente (non è pertanto contemplata, neanche in forma facoltativa, la procedura di ruling.

Tra le attività oggetto di beneficio fiscale, anche l’ideazione e la creazione del software possono esser inserite nel novero delle spese agevolabili, ai sensi del meccanismo ordinario, nella misura in cui la relativa titolarità venga riscontrata mediante un’ autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da detenere e consegnare all’Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria e finalizzata ad attestare la titolarità dei diritti esclusivi sul bene immateriale in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo, nonché la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività tali da poter identificare l’asset intangibile come opera dell’ingegno.

Per converso, il meccanismo premiale troverà applicazione nel caso in cui in cui il bene risulti registrato presso l’apposito pubblico ufficio SIAE, in virtù delle richiamate motivazioni e sempre con decorrenza dal 2021 in poi. La tutela autorale è connaturata al momento della creazione dell’opera e nella misura in cui se ne dimostri la relativa paternità. D’altro canto, la registrazione presso la SIAE, pur non rappresentando un obbligo ai fini della protezione del bene, costituisce tuttavia un elemento rafforzativo di tutela in quanto conferisce una data certa alla creazione dell’opera e dà prova della sua esistenza e paternità.

Orbene, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due interessanti chiarimenti con la Risposta all’interpello n.40 del 09.02.2024. Il primo concerne le attività  di ideazione e sviluppo software svolta da un consorzio di coordinamento, da intendersi quale strumento di cooperazione interaziendale finalizzato alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate. In tal caso, non trattandosi di un soggetto investitore, l’agevolazione in commento spetta alle singole società consorziate in quanto gravate dal rischio dell’investimento; pertanto queste potranno fruire del patent box, in relazione alla quota di costi sostenuta attraverso il ribaltamento operato dl consorzio.

L’altro chiarimento concerne l’applicazione del meccanismo premiale sul software registrato nel 2023, ma già in uso dal 2021; in tal caso, spetta il meccanismo premiale a partire dalla data di registrazione del software, con possibilità di recapture dei costi sostenuti negli otto anni antecedenti, anche se il software era già in uso (e nel caso di specie l’istante aveva fruito del meccanismo ordinario negli anni 2021 e 2022).

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