Giugno 23, 2022 NEWS / Patent Box 0 Comment

PATENT BOX:

I CHIARIMENTI DI SPECIALE TELEFISCO DEL 15 GIUGNO 2022

In occasione dello Speciale Telefisco del 15 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate inizia a fornire i primi chiarimenti inerenti il rinnovato Patent Box.

Gli argomenti affrontati riguardano:

  1. Passaggi di regime;
  2. Brevetti e privativa;
  3. Passaggio di regime e perdite;
  4. Credito d’imposta ricerca e sviluppo e nuovo Patent Box.

Per quanto concerne i meccanismi di passaggio tra i due regimi, l’AdE affronta il quesito inerente l’applicabilità del vecchio Patent Box a beni immateriali agevolabili collegati da un vincolo di complementarietà con intangibles ammessi alla previgente disciplina.

A tal proposito, la regola generale della disciplina statuisce che se più asset intangibil agevolabili risultano collegati da vincoli di complementarietà e vengono utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, possono costituire un solo bene immateriale ai fini del riconoscimento del patent box. Premesso ciò, l’Agenzia delle Entrate, in merito al quesito in discussione, si pone in coerenza con quanto stabilito al Punto 12.5 del provvedimento attuativo in cui si afferma che “I contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021”.

Dal periodo d’imposta in corso al 28.12.2021 è pertanto preclusa ai contribuenti l’opzione per il vecchio regime anche in relazione a beni tutelati giuridicamente che presentino un vincolo di complementarietà con beni agevolati sotto la previgente disciplina. Per tali nuovi beni sarà possibile optare unicamente per la nuova disciplina agevolativa e questo porterà ad una condizione di coesistenza tra il vecchio regime, operante fino al termine del quinquennio di validità, ed il nuovo regime sui beni complementari.

Per quanto riguarda l’individuazione del momento rilevante ai fini della nuova agevolazione nel caso della creazione di brevetti, a differenza di quanto previsto dal precedente regime Patent Box, nella nuova disciplina  non rientrano i brevetti in corso di concessione, ovvero quelli per i quali sia stata depositata la domanda ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.

A partire dal 2021, sarà l’ottenimento del titolo di privativa industriale a consentire la fruizione del meccanismo premiale; tuttavia, se le spese degli otto anni precedenti al 2021 hanno già concorso alla formazione del numeratore del rapporto del vecchio patent box, sono escluse dalla super deduzione.

Altro argomento affrontato riguarda il rapporto tra passaggio di regime e perdite. A tal proposito, AdE chiarisce che i due regimi sono differenti e non è possibile estendere al nuovo regime la valenza delle perdite generate nel vecchio, che presenta modalità applicative differenti dal primo.

Ultimo quesito affrontato riguarda il rapporto tra Credito d’imposta R&S e nuovo patent box, oggetto di numerose analogie ed intersezioni. Con particolare riferimento alla corretta impostazione della documentazione, nell’attuale patent box viene riconosciuta la possibilità di usufruire del meccanismo della Penality Protection, ovvero la disapplicazione, in caso di contestazioni, della sanzione per infedele dichiarazione ex art.1, comma 2, D.Lgs. 471/1997. Per attivare l’esimente sanzionatoria è necessario procedere con la compilazione, nel modello Redditi di esercizio dell’opzione per il nuovo regime, della casella 2 del rigo OP21 denominata “possesso documentazione” . La penality protection non ha tuttavia rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo ma è limitata ai soli soggetti che abbiano optato per il nuovo regime PB.

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