Aprile 21, 2022 NEWS / Patent Box 0 Comment

PATENT BOX: L’ISTITUTO DELLA PENALITY PROTECTION

In data 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha emanato, con numero di protocollo 48243/2022, il Provvedimento “Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di esercizio delle opzioni” e concernente una serie di aspetti operativi legati all’applicazione della misura del nuovo Patent Box.

Argomento degno di particolare nota è il meccanismo della Penality protection in presenza della documentazione idonea da redigere. L’art.7 comma 1 statuisce che, nel caso di “recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, non è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento”. La richiamata sanzione concerne le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e stabilisce che se “nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte”.

La ratio della disposizione in esame si sostanzia quindi nell’introduzione di un onere documentale finalizzato a garantire una corretta fruizione del beneficio fiscale. La predisposizione della suddetta documentazione risulta pertanto sufficiente ad escludere l’applicazione della sopra richiamata sanzione amministrativa per infedele dichiarazione.

Come specificato nel Provvedimento, per usufruire della Penality Protection sarà necessario predisporre un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti le informazioni in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box e di seguito elencate in sintesi:

  • la sezione A deve contenere le seguenti informazioni: struttura partecipativa dell’impresa, attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate, attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti, modello organizzativo dell’impresa, relazione tecnica, descrizione delle funzioni, dei rischi e dei beni dell’impresa;
  • la sezione B deve contenere le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione: spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale con specifico riferimento al costo del personale impiegato ed ai costi promiscui, ovvero quelli attinenti i beni, il personale ed i servizi utilizzati solo in parte per lo svolgimento delle attività rilevanti; individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

Il contribuente che detiene la sopracitata documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione; in caso di controlli, la consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

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