Settembre 14, 2023 NEWS / Patent Box 0 Comment

PATENT BOX NELL’AMBITO DELLA
COLLABORAZIONE TRA IMPRESE

La collaborazione tra imprese costituisce un elemento distintivo delle modalità di lavoro delle micro e piccole imprese italiane e tra le più diffuse tipologie aggregative vi sono le reti d’impresa ed i consorzi; tali fattispecie sono altresì oggetto di un’importante produzione normativa nell’ambito del patent box come dei crediti d’imposta 4.0.

In linea generale,  il contratto di rete si caratterizza dalla volontà di due o più imprenditori ad avviare forme di collaborazione finalizzate ad incrementare capacità innovativa e competitività. Le reti d’impresa si suddividono in reti soggetto e reti contratto, a seconda della volontà di adottare un modello contrattuale puro (c.d. “rete-contratto”) ovvero di procedere con la creazione di un nuovo soggetto giuridico (c.d. “rete-soggetto”).

La rete soggetto, per effetto dell’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui la stessa ha sede, costituisce un nuovo soggetto passivo di imposta, totalmente distinto dalle singole imprese partecipanti che continueranno a mantenere una totale autonomia dal punto di vista tributario e patrimoniale. La rete soggetto, in quanto autonomo soggetto passivo d’imposta, si assume quindi il rischio degli investimenti e diventa pertanto destinatario diretto dell’agevolazione. In tal modo, la rete soggetto andrà a determinare in maniera autonoma il credito di imposta spettante con riferimento ai costi di competenza del periodo di imposta in cui intende beneficiare dell’agevolazione e strettamente connessi agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete.

Per converso, nella rete contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti viene ricondotta, quota parte, alle singole imprese partecipanti e la titolarità delle situazioni giuridiche rimane dei singoli partecipanti; in relazione alle reti contratto, solo le singole imprese a cui i costi R&S sono fatturati  e ribaltati possono essere considerate beneficiarie del credito di imposta.

Come nel credito d’imposta R&S, anche nel nuovo Patent Box, la Circolare AdE n.5/E  giunge alla medesima conclusione che “nel caso in cui il programma di rete preveda lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, tali attività e il rischio a esse connesso sono imputabili alla “rete-soggetto”, la quale, risultando essere un’“impresa”, può essere, al ricorrere di tutte le condizioni, il soggetto destinatario dell’agevolazione. La “rete-soggetto”, quindi, applicherà in modo autonomo la maggiorazione del 110%, avendo riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, effettuate in esecuzione del programma comune di rete, connesse ai beni immateriali oggetto di agevolazione e ferma restando, in capo alla rete stessa, la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla disciplina agevolativa in esame”; viceversa, in relazione alla rete contratto “nel caso di adozione di un modello contrattuale “puro” di rete di imprese, alla luce della configurazione che assumono i rapporti tra le imprese partecipanti e la “rete”, soggetti “investitori” – e, in quanto tali, beneficiari dell’agevolazione – sono le singole imprese aderenti alla rete. Di conseguenza, l’applicazione della maggiorazione del 110% e la verifica della sussistenza delle condizioni richieste per poter accedere al beneficio riguarderà in modo autonomo ciascuna delle imprese aderenti alla rete”.

A conclusioni del tutto analoghe si giunge per quanto concerne la disciplina del consorzi. AI sensi dell’art. 2602 c.c. il Consorzio è il contratto con il quale due o più imprenditori “istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”; il Consorzio è pertanto un nuovo soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alle imprese consorziate e risulta dotato di una propria partita Iva.

Partendo da tali presupposti, se il consorzio conduce l’attività di R&S sostenendone i costi, i rischi e giovandone dei benefici, allora l’agevolazione spetta al consorzio stesso in modo autonomo; qualora il consorzio provveda invece a riaddebitare i costi alle imprese consorziate, indipendentemente dal fatto che l’ente abbia o meno rilevanza esterna, in tal caso il rischio dell’investimento grava sulle imprese partecipanti in relazione alla quota di costi da ciascuna sostenuta a fronte del ribaltamento operato dal consorzio.

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