Scheda riassuntiva
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COS’È: |
Regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa che prevede una maggiorazione del 110% delle spese sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di determinati beni immateriali. |
SOGGETTI BENEFICIARI: |
- Soggetti titolari di reddito d’impresa
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BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI: |
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali, inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione ed i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- due o più beni immateriali tra quelli indicati precedentemente e collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Nota Bene
- Sono esclusi i marchi di impresa ed il know how;
- L’utilizzo può essere:
- diretto, ovvero rientrante nell’ambito di qualsiasi attività aziendale e che le privative sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso;
- indiretto, ovvero in caso di concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali medesimi.
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ATTIVITA’ RILEVANTI: |
- Ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- Innovazione tecnologica;
- Design e ideazione estetica;
- Attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Nota Bene
Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. |
SPESE AGEVOLABILI: |
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione; finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi.
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MECCANISMO PREMIALE: |
Nel periodo di imposta in cui un bene immateriale ottiene il titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa. |
PENALITY PROTECTION: |
L’istituto della Penalty Protection si sostanzia in un regime di esonero dalle sanzioni amministrative per dichiarazioni infedeli ed applicabile nel caso in cui il contribuente risulti in possesso di adeguata documentazione congrua a consentire il riscontro di una corretta fruizione del beneficio fiscale. |
ONERI DOCUMENTALI: |
Ai fini del riconoscimento della penalty protection è necessario:
- Predisposizione della documentazione idonea, relativa alle attività e alle spese rilevanti sostenute, per ciascun periodo di imposta su cui il beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione;
- apposizione sulla documentazione della firma elettronica con marca temporale del legale rappresentante dell’impresa o di un suo delegato;
- comunicazione del possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si beneficia della super deduzione; consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta, nonché di informazioni supplementari o integrative entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un maggiore lasso temporale in casi di maggiore complessità.
Nota Bene
la predisposizione della documentazione idonea si configura come mera facoltà del contribuente, alla quale si riconduce la possibilità per lo stesso di fruire della penality protection alle condizioni sopracitate. La mancata predisposizione della documentazione idonea, di contro, non comporta la preclusione all’accesso al nuovo regime Patent box, ma in caso di recupero a tassazione, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta dal contribuente non trova applicazione l’esimente sanzionatoria. |
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE: |
La scelta per il nuovo Patent Box:
- deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce;
- ha durata quinquennale;
- è irrevocabile e rinnovabile;
- prevede la sola procedura di autoliquidazione del beneficio da parte del contribuente, non contemplando, neanche in forma facoltativa, la procedura di ruling;
- si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
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CUMULO CON IL CREDITO D’IMPOSTA R&S: |
Il Patent Box risulta cumulabile con il credito R&S, nel rispetto dei principi del divieto del doppio finanziamento e la regola della nettizzazione dei costi. |