PIANO TRANSIZIONE 5.0:
COSA CI ASPETTA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n.19 con cui viene introdotto il nuovo Piano Transizione 5.0, caratterizzato da nuovi crediti d’imposta a supporto della trasformazione digitale e sostenibile delle imprese.
Normativa di riferimento è l’art.38 che disciplina queste nuove fattispecie di beneficio fiscale a favore di tutte le imprese, senza discriminazioni legate alle dimensioni, al settore di attività o alla sua localizzazione, che effettuano “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”. Per accedere all’incentivo occorre:
- effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli Allegati A e B del piano Transizione 4.0
- questi beni devono essere interconnessi ed inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
Se un investimento in beni 4.0 ricade nella Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno queste norme e non più quelle del piano Transizione 4.0. Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0. Rispetto alla prima bozza del testo in commento, viene eliminata la soglia che prevedeva un minimo di 40.000 euro di investimenti in beni strumentali per poter accedere anche agli incentivi sulle rinnovabili e sulla formazione.
Relativamente ai moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. Relativamente agli impianti fotovoltaici, è prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), corrispondente a:
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
Risulta ammessa anche la formazione se finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali fino a un massimo di 300 mila euro. Le spese devono inoltre essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Passando alle aliquote che verranno applicate, queste risultano come di seguito dettagliate:
- l’investimento consegue una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
-
- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.
- L’investimento consegue una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
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- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
- L’investimento consegue una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15%dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
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- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Gli oneri documentali connessi ad una corretta fruizione del tax credit sono i seguenti:
- Comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy ex ante
- Certificazione ex ante
- Comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy ex post
- Certificazione ex post
- Documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dell’articolo specifico del decreto e della successiva della legge di conversione).
- Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Il contenuto delle due comunicazioni sarà illustrato nel futuro decreto attuativo. Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo) e riguarderanno rispettivamente l’ammissibilità e il completamento degli investimenti. Solo per le piccole e medie imprese è possibile considerare, nel totale dell’importo su cui applicare il credito d’imposta, anche le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione fino a un massimo di 10.000 euro. Salta l’obbligo di inserire l’interconnessione nella certificazione ex post ma comunque la correlata attestazione rimane sempre un onere inderogabile.
Venendo alle modalità di fruizione, la versione definitiva del decreto introduce la figura alle il GSE (Gestore dei Servizi Energetici); sarà quest’ultimo a validare la comunicazione ex ante e la certificazione ex ante relativa alla riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti nei beni. Il superamento di questo step porta direttamente alla prenotazione dell’incentivo. Una volta completato l’investimento, sarà sempre al GSE che occorrerà inviare la comunicazione ex post e da quel momento si potrà procedere con la compensazione. A differenza delle bozze antecedenti, in cui si prevedeva la necessità di attendere un decreto di concessione, la versione finale del decreto prevede la compensazione del credito spettante presentando il modello F24 in un’unica rata; l’eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.
Il credito d’imposta:
- è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
- non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
I beni vanno tenuti almeno 5 anni; “se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo”.
Per quanto riguarda i prossimi step, non rimane che attendere l’emanazione del decreto attuativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.