Maggio 16, 2024 Credito d'Imposta Transizione 5.0 / NEWS 0 Comment

PIANO TRANSIZIONE 5.0: ULTIME MODIFICHE CON IL D.L.39/2024

In diversi contributi editoriali, ci siamo occupati del nuovo Piano Transizione 5.0 introdotto con il D.L. 2 marzo 2024, n.19 e caratterizzato da nuovi crediti d’imposta a supporto della trasformazione digitale e sostenibile delle imprese. Normativa di riferimento è l’art.38 che disciplina queste nuove fattispecie di beneficio fiscale a favore di tutte le imprese,  senza discriminazioni legate alle dimensioni, al settore di attività o alla sua localizzazione, che effettuano “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”.

Orbene, l’iter di conversione del D.L. n.19/2024 ha visto l’emanazione dell’emendamento 6.1000 al D.L. n.39/2024 e contenente le seguenti modifiche  alla disciplina del credito d’imposta transizione 5.0 di cui al richiamato art. 38. Di seguito, il testo con i relativi chiarimenti.

La prima modifica riguarda l’introduzione, dopo il comma 3, del seguente “3–bis. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche: a)  al comma 2, primo periodo, le parole “negli anni 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”. Come ben sappiamo, il testo originale della norma contemplava il riconoscimento di incentivi fiscali rivolti alle imprese “che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”, lasciando dubbi sulla data precisa da considerare, soprattutto alla luce del fatto che il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024. Da questo punto di vista, l’emendamento dirime le incertezze ammettendo anche gli investimenti effettuati nei primi due mesi dell’anno.

La seconda modifica riguarda il secondo periodo del comma 10, in cui la parola “quotidianamente” viene sostituita da “mensilmente”. Ci si riferisce, in tal caso, alla frequenza delle comunicazioni dal GSE al Mimit in relazione alle prenotazioni regolarmente ricevute. Il testo prevedeva che “Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato”: l’emendamento trasforma l’obbligo di comunicazione da quotidiano a mensile.

Rimanendo sempre sul comma 10, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente testo: “Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell’investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025”. Viene quindi introdotto l’obbligo di conferma della prenotazione da parte delle imprese e prevede che, entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese debbano comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20%.

Ultima modifica viene introdotto al comma 16 e dopo le parole “sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta” sono aggiunte le seguenti: “in assenza dei relativi presupposti”. In merito alla questione dei controlli, l’emendamento declina l’approccio del GSE in maniera più compiuta: “nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni”.

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