PNRR, MOG 231 &
PREVENZIONE ANTIMAFIA
Come noto, l’obiettivo generale del PNRR è di promuovere una robusta ripresa dell’economia europea a seguito dell’emergenza scatenata dal covid. Questo ingente stanziamento economico vede l’erogazione dei finanziamenti attraverso il ricorso a procedure di partecipazione a bandi ed avvisi pubblici mediante la presentazione d’istanze progettuali che dovranno esser opportunamente valutate.
In precedenti contributi editoriali, abbiamo sottolineato come un ruolo fondamentale viene giocato non solo dalle pubbliche amministrazioni locali, quali protagonisti principali del processo di implementazione degli interventi, ma anche dai soggetti privati e dalla loro capacità di implementare un adeguato sistema di compliance consistente in un insieme di strutture e procedure organizzative che vengono poste in essere al fine di prevenire il rischio di non conformità dell’operato aziendale alle norme ed ai regolamenti vigenti; ed In questa prospettiva, una sinergia fondamentale è quella che scaturisce dal rapporto tra la funzione compliance e la responsabilità amministrativa degli enti delineata dal D.Lgs. 231/2001.
Orbene, l’adozione del Modello 231 gioca un ruolo fondamentale anche nella prevenzione antimafia all’interno del processo di attuazione del PNRR. In linea generale, il sistema della documentazione antimafia trova il proprio fondamento nel D.Lgs. n. 159/11, il quale distingue tra comunicazione ed informazione antimafia; la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza di una causa di decadenza o sospensione di titoli autorizzativi di cui all’art. 67 del menzionato decreto legislativo; l’informativa antimafia prevede, oltre all’attestazione o meno della sussistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 citato, anche l’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa volte ad influenzare le scelte delle società interessate.
Con specifico riferimento al PNRR, il 27.10.2021, il Governo ha approvato il D.L. 152/2021, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito in legge, con modificazioni, dal Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152. Nel Titolo IV del testo normativo in esame, “Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia”, viene riformulata, ai sensi degli artt. 47, 48 e 49, la procedura di applicazione delle interdittive antimafia.
Degno d’interesse, ai fini della presenta trattazione, è l’art. 49 rubricato “Prevenzione collaborativa” e che introduce, nel Codice antimafia, il nuovo art. 94-bis “Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”. Il citato articolo statuisce che “Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure: a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24 -ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale……………….”.
La procedura della prevenzione collaborativa è gestita dal Prefetto, si inserisce nel procedimento per il rilascio della informazione antimafia necessaria per le aziende ai fini dell’instaurazione di rapporti contrattuali con la PA e si attua quando vengono riscontrati i presupposti per l’interdittiva antimafia, quale provvedimento amministrativo finalizzato a determinare una condizione di incapacità giuridica delle imprese a contrarre con la P.A. ed a ricevere erogazioni pubbliche, nel momento in cui vengono individuati i cd. delitti spia riconducibili a potenziali situazioni di infiltrazione mafiosa.
La novità introdotta con il D.L. 152/2021 prevede che, prima dell’adozione dell’interdittiva e qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, il Prefetto ha la facoltà di instaurare un contraddittorio con la parte nei cui confronti sussistono i sopracitati sospetti di infiltrazioni. Nel caso in cui venga accertato che i tentativi di infiltrazione mafiosa risultino essere riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, il Prefetto può tentare di bonificare l’impresa attraverso la prescrizione di un complesso di misure di cui al citato art. 94-bis e finalizzate a rimuovere e prevenire le cause di tali forme agevolative.
In questa prospettiva, la predisposizione di Modelli organizzativi ex D. Lgs 231/01 diventano, pertanto, un importante strumento per la bonifica dell’azienda da tentativi di infiltrazione mafiosa, evitando l’emissione dell’interdittiva e garantendo un’adeguata continuità aziendale.