Maggio 17, 2022 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

PROCEDURA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO DEI CREDITI R&S

Consultazione pubblica fino al 25 maggio 2022

Come ben sappiamo, il Decreto Fiscale (D.L. 146/2021) con l’articolo 5 commi 7-12, prevede la possibilità alle aziende che si sono avvalse, in modo non corretto, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo  ex Art. 3 D.L. 145/2013, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione. L’arco temporale interessato riguarda il credito d’imposta maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019.

La descritta procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soli soggetti che nei periodi d’imposta indicati abbiano svolto concretamente delle attività considerabili in tutto o in parte non qualificabili come attività di R&S, soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Per quanto concerne le modalità di richiesta di riversamento, l’art. 5 comma 9 del DL 146/2021  statuisce che i “soggetti  che  intendono  avvalersi   della   procedura   di riversamento spontaneo del credito d’imposta…..devono inviare apposita richiesta all’Agenzia  delle  entrate  entro  il  30 settembre 2022, specificando il periodo  o  i  periodi  d’imposta  di maturazione del credito d’imposta per cui e’ presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività  e  alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità  di  trasmissione  del modello di comunicazione  per  la  richiesta  di  applicazione  della procedura sono definite con provvedimento del direttore  dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022”; il successivo comma 10 prevede che l’importo del  credito  utilizzato  in  compensazione  indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia  delle  entrate  “deve  essere riversato entro il  16  dicembre  2022.  Il  versamento  può  essere effettuato  in  tre  rate  di  pari  importo,  di  cui  la  prima  da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro  il  16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In  caso  di  pagamento  rateale sono  dovuti,  a  decorrere  dal  17  dicembre  2022,  gli  interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli  importi  dovuti  e’ effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Il decreto Fiscale sopra analizzato trova ad oggi le relative disposizioni attuative in una bozza di provvedimento recante la disciplina, le modalità e i termini per l’accesso alla procedura per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito; il provvedimento approva inoltre il modello per la richiesta di accesso, da presentare in via telematica entro il 30 settembre 2022.

A fronte dell’emanazione di tale bozza di provvedimento, l’Agenzia ha deciso di condividerne il contenuto con la platea dei soggetti interessati al fine di recepire  osservazioni e commenti in merito. È pertanto disponibile on line fino al prossimo 25 maggio lo schema di provvedimento corredato dalla bozza del modello e delle relative istruzioni.

I contribuenti interessati potranno far pervenire le loro proposte di modifica o di integrazione al seguente indirizzo e-mail: div.contr.coordinamentoeprogrammazione@agenziaentrate.it.

I contributi pervenuti saranno pubblicati, ad eccezione di quelli per i quali non è stata formulata una espressa richiesta di non divulgazione.

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