PROCEDUTA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO
CREDITO D'IMPOSTA R&S:
INTRODUZIONE DEI CODICI TRIBUTO
La procedura di riversamento spontaneo per quanto concerne il credito d’imposta R&S trova finalmente la sua piena attuazione.
Esaminata in diverse occasioni, la procedura di riversamento spontaneo ex art. 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che possano essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
L’Agenzia della Entrate, con Provvedimento prot. n. 188987 del 1° giugno 2022, ha già disciplinato il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione; contestualmente ha definito le modalità di pagamento prevedendo la possibilità di regolarizzare l’importo riversandolo entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione e specificando che, in caso di opzione per il versamento rateale, saranno dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Il meccanismo di tale sanatoria è attivabile anche in caso di indebita fruizione destinataria di un atto istruttorio, atto di recupero crediti ovvero altro provvedimento impositivo non definitivi alla data del 22.10.2021.
In virtù di quanto premesso, con la Risoluzione 34/E del 05.07.2022 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
- “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
- “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
- “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.
Il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in esame avverrà tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE). In sede di compilazione del citato modello, i richiamati codici tributo dovranno essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”: il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo sopra esaminati ; nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato
Al fine di favorire il ricorso alla procedura di riversamento spontaneo, l’Agenzia delle entrate sta notificando a molte imprese beneficiarie dell’agevolazione, comunicazioni contenenti la segnalazione di indicatori di anomalia potenzialmente riconducibili ad una condizione di indebita fruizione del credito d’imposta; contestualmente viene rimarcata la possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante la procedura di riversamento.