PROTOCOLLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
SULLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX
Il 15 febbraio 2022 è stato pubblicato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate un provvedimento, definito come protocollo N. 48243/2022, che garantisce la corretta applicazione dell’Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in materia di semplificazione della disciplina del patent box.
Questo protocollo si è reso necessario per poter chiarire alcune questioni che potrebbero risultare non del tutto chiare da parte degli interessati all’agevolazione.
Vediamo qui sotto alcune caratteristiche riassunte del nuovo regime di Patent Box enunciate in 13 punti dal Protocollo.
- Soggetti che possono esercitare l’opzione.
Possono optare per il nuovo PB, a condizione che svolgano le attività rilevanti di cui al successivo punto 3, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero:
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
- i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), lettera c) (relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata) del TUIR;
- i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
- i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali.
L’opzione non può essere esercitata dalle imprese: che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario; in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale; altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Definizione di bene immateriale agevolabile.
Sono consentite le spese ottenute nello svolgimento dell’attività di impresa:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali, inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà.
Possono accedervi sia le aziende che utilizzano il bene immateriale essendo titolare del diritto stesso, sia che per concessione in uso del diritto all’utilizzo del bene.
- Definizione di attività rilevanti.
Per attività rilevanti si intendono:
- le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’art. 2 del decreto MISE;
- le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 3 del decreto MISE;
- le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’art. 4 del decreto MISE;
- le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche: le attività svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che controllano direttamente o indirettamente l’impresa. Le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale, ed il rischio, tecnico e finanziario di insuccesso deve essere posto a carico dell’investitore.
Le attività rilevanti devono essere svolte strutture situati nel territorio dello Stato italiano, o in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. In caso di attività rilevanti svolte da un commissionario, questo deve essere fiscalmente residente negli Stati sopra menzionati.
- Definizione delle spese agevolabili.
Per calcolare l’agevolazione del 110%, sono considerate le seguenti spese dell’impresa:
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività;
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
- Definizione delle attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale.
La maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.
Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle: di ricerca fondamentale, di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.
- Definizione delle spese rilevanti ai fini del meccanismo premiale.
Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano le spese di cui al punto 4 – fatta eccezione per quelle alla lettera e) – e le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa.
- Documentazione idonea.
La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito elencati.
La sezione A contiene le seguenti informazioni:
- Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;
- Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;
- Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti;
- Modello organizzativo dell’impresa;
- Relazione tecnica;
- Funzioni, rischi e beni dell’impresa.
La Sezione B contiene le seguenti informazioni utili a quantificare l’agevolazione:
- Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale: costo del personale impiegato in attività rilevanti, costi promiscui;
- Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.
- Documentazione idonea per le micro-imprese e le piccole e medie imprese.
Le micro-imprese, le piccole e medie imprese possono predisporre le Sezioni A e B del punto 7 in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
- Comunicazione del possesso della Documentazione idonea.
Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione.
- Termini di consegna della documentazione idonea.
La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta. Nel caso ci fosse bisogno di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata, devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta.
- Forma, estensione e condizioni di efficacia della Documentazione idonea.
La documentazione deve essere redatta in lingua italiana, mentre gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese. Deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Si deve produrre la documentazione per ciascun periodo di imposta dell’agevolazione ottenuta, e deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento. La totale assenza di documentazione, l’assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero comportano il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.
- Modalità di esercizio dell’opzione.
L’opzione del nuovo PB è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.
I soggetti che hanno presentato, con riferimento al precedente regime patent box, un’istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della stessa, possono esercitare l’opzione nuovo PB previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime patent box.
Mentre, i soggetti non rientranti nella nuova agevolazione, che, avendo esercitato l’opzione PB, hanno esercitato anche l’opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale.
- Diritto di interpello.
In presenza di obiettive condizioni di incertezza riguardanti l’applicazione delle disposizioni di natura tributaria, i contribuenti possono sempre presentare istanza di interpello.