Marzo 2, 2023 NEWS / Patent Box 0 Comment

PROVVEDIMENTO NUOVO PATENT BOX:

UN APPROFONDIMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, in cui sono stati declinati i profili operativi del nuovo regime di patent box, introdotto dall’Articolo 6 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021,n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato destinatario di modifiche e chiarimenti a seguito di una nuova circolare, la cui bozza è stata oggetto di consultazione pubblica fino al 03 febbraio 2023. In quest’articolo se ne vuole riprendere il contenuto con specifico riferimento alle modalità di applicazione del meccanismo premiale sui beni immateriali agevolabili.

Come noto, l’attuale versione del Patent Box prevede la possibilità, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale a partire dal 2021 in poi, di applicare la maggiorazione del 110% ai costi di ricerca e sviluppo che hanno contribuito alla creazione del bene, purché detti costi siano sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti a quello in cui viene rilasciato il suddetto titolo di privativa. Se il diritto di privativa è stato acquisito nel 2020 o in anni precedenti, il meccanismo premiale NON sarà fruibile e il contribuente potrà adire unicamente la via ordinaria, andando a maggiorare esclusivamente le spese agevolabili sostenute nel medesimo anno.

Le modalità di acquisizione di un diritto di privativa industriale variano tuttavia a seconda dei beni immateriali oggetto di tutela e di conseguenza anche il meccanismo del recapture ottennale avrà diversi profili di applicabilità in base all’asset agevolabile.

Partendo dai BREVETTI, è ormai principio consolidato che, nell’attuale formulazione del Patent Box, non sono ammessi privative in corso di concessione; in altri termini, il brevetto deve essere registrato a partire dal 2021 in poi. Per quel che concerne eventuali spese connesse a beni immateriali oggetto di registrazione in diversi Paesi, è utile ricordare come il testo normativo in esame sottolinea che, ai fini dell’applicazione del meccanismo premiale, la privativa industriale si considera conseguita nell’anno della prima registrazione del bene.

Venendo ai DISEGNI E MODELLI GIURIDICAMENTE TUTELATI, nel novero di questi intangibili rientrano i disegni e modelli registrati; i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità europea; il disegno industriale che presenti un carattere creativo e valore artistico, ai sensi della legge sul diritto d’autore. In tal caso, il meccanismo premiale si riconosce unicamente in capo ai disegni e modelli registrati; nelle altre due fattispecie sarà possibile applicare il patent box nella versione ordinaria.

Per quel che concerne il SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT, con tale locuzione si intendono, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n.633, i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Il contribuente può fornire un riscontro della paternità del software in due modi. Questa può esser resa mediante una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da detenere e consegnare all’Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria; tale dichiarazione è finalizzata ad attestare la titolarità dei diritti esclusivi sul bene immateriale in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo  e la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività tali da poter identificare l’asset intangibile come opera dell’ingegno. Tale dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

L’opzione sopra descritta è plausibile proprio perché il diritto d’autore è connaturato al momento della creazione dell’opera e nella misura in cui se ne dimostri la relativa paternità. D’altro canto, la registrazione presso la SIAE, pur non rappresentando un obbligo ai fini della protezione del bene, costituisce tuttavia un elemento rafforzativo di tutela in quanto conferisce una data certa alla creazione dell’opera e dà prova della sua esistenza e paternità.

Partendo da tali presupposti, le attività di ideazione e creazione del software potranno esser inserite nel novero delle spese agevolabili ai sensi del meccanismo ordinario del Patent Box nella misura in cui la relativa titolarità venga riscontrata mediante la sopracitata autodichiarazione.  Per converso, sebbene il software sia protetto dalla legge sul diritto d’autore a partire dal momento della sua creazione e senza la necessaria adozione di un titolo di privativa industriale, il meccanismo premiale troverà applicazione nel caso in cui in cui il bene risulti registrato presso l’apposito pubblico ufficio SIAE, in virtù delle richiamate motivazioni e sempre con decorrenza dal 2021 in poi. In tale ultimo caso, il recapture ottennale potrà quindi essere effettuato a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE.

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