Giugno 13, 2021 Credito d'imposta Mezzogiorno / NEWS 0 Comment

RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO:

CREDITO D'IMPOSTA PER TUTTO
IL 2021 E 2022

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) dello scorso 30 Dicembre 2020, tutte le misure sul credito d’imposta R&S nel Mezzogiorno che erano state previste col precedente art. 244 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) sono state estese integralmente al 2021 e 2022.
Vediamo in breve cosa disponeva il precedente Decreto Rilancio del 2020, che verrà quindi applicato nelle stesse misure a questo ed il prossimo anno.

Il passato Decreto Rilancio prevedeva ulteriori agevolazioni finanziarie all’intera platea delle imprese che svolgono attività di R&S in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, conseguentemente alla passata Legge di Bilancio 2020, che ha riaffermato l’importanza del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.
Con l’art. 244 del Decreto Rilancio, questo bonus è stato rinforzato in queste regioni soprattutto con l’obiettivo di supportare le aziende sia durante che il post periodo della pandemia Covid-19, l’obiettivo è infatti quella di incentivare più efficacemente, in tale ambito territoriale, l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S, inclusi i progetti di R&S in materia di Covid-19.

Il credito R&S per il Mezzogiorno segue le disposizioni del credito d’imposta previsto a livello nazionale per le attività di ricerca e sviluppo, che si basa sul comma 200 della Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, e quindi in linea con la cosiddetta ricerca e sviluppo 4.0: transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0, e altre attività innovative.

I costi ammissibili devono riguardare una delle seguenti voci: personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti); strumentazioni e attrezzature; costi relativi a immobili e terreni; costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti; spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

L’art. 244 del Decreto Rilancio, aveva aumentato la misura del credito d’imposta nel modo seguente a seconda della tipologia dell’impresa (piccola, media, grande):

  • dal 12 al 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50€ milioni oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43€ milioni;
  • dal 12 al 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10€ milioni;
  • dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10€ milioni.

Il credito d’imposta R&S di cui l’azienda beneficerà sarà la somma di sostegni di duplice natura, in base alla compilazione dei modelli Redditi ed ai codici tributo (seguendo le regole di cumulabilità con altre misure): la quota di credito d’imposta quantificata con le aliquote nazionali è classificata come misura di carattere generale, e la quota di credito d’imposta maggiorata al Sud è classificata come aiuto di Stato. Ad esempio, prendendo una piccola impresa che effettui nel 2021 attività di R&S nel Mezzogiorno, questa beneficerà di un credito d’imposta del 45% di cui: il 20% risulta misura a carattere generale, e il 25% risulta aiuto di Stato.

Infine, la circolare AdE 13/E/2021 del 1° marzo 2021 ha istituito un codice tributo per consentire l’utilizzo di questo tipo di credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia (“6938” è per “Credito d’imposta investimenti   in   ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative” e “6940” è per “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo– Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia):

  • 6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

In aggiunta, l’AdE precisa che il codice “6939” deve essere utilizzato esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno.

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