RISP. AD INTERPELLO N.94 DEL 19.04.2024:
CREDITO ZES E CREDITO MEZZOGIORNO NON SONO CUMULABILI
Con Risposta ad Interpello n.94 del 19.04.2024 l’AdE chiarisce che il credito imposta ZES ed il credito d’imposta Mezzogiorno non possono esser cumulabili perché rappresentano sostanzialmente la medesima agevolazione ed il primo beneficio fiscale costituisce un potenziamento del secondo.
Soggetto istante è una società che ha sostenuto investimenti, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto impianti, attrezzature e macchinari e su tali spese ha già fruito del credito d’imposta Mezzogiorno, nella misura del 35% in quanto media impresa. Il contribuente chiede pertanto se, a valere sui medesimi investimenti, risulta possibile beneficiare in aggiunta del Credito d’imposta ZES e, qualora lo fosse, quali sarebbero le condizioni per procedere.
Come noto, la Legge del 28 dicembre 2015 n.208 art.1 commi 98 – 107 ha istituito un beneficio fiscale, rimasto attivo fino al 31 dicembre 2023, destinato a supportare le imprese che, a decorrere dal 01 gennaio 2016, effettuavano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Venendo alla ZES, questa si sostanzia in un’area geograficamente delimitata e identificata, situata entro i confini dello Stato, dove le imprese che vi operano godono di un regime speciale, in deroga a quello ordinario, caratterizzato da incentivi fiscali, agevolazioni e semplificazioni amministrative, in modo da consentire lo sviluppo delle imprese esistenti e di quelle che verranno ad esistenza. Nelle zone in commento si cerca pertanto di garantire la c.d. burocrazia zero e che viene rappresentata, ai sensi di quanto disposto dell’art.5, co. 1, lett. a) del D.L. n. 91/2017, “da procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile”. Destinatari della misura agevolativa, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge suindicato, sono le imprese, di nuova costituzione o esistenti, italiane o straniere, non in stato di liquidazione o di scioglimento, che decidono di investire nelle aree individuate come ZES e mantengono le attività in tali territori per almeno sette anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Venendo al credito d’imposta che può essere usufruito nelle ZES, la normativa in commento effettua un rimando alla disciplina del credito d’imposta per il Mezzogiorno, andandone ad assorbire il relativo contenuto seppure con alcune differenze. Il documento di prassi in commento chiarisce, in tema di beneficio fiscale, che le due misure di credito d’imposta ZES e credito d’imposta Mezzogiorno “non possono tra loro ritenersi cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un’unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione dalle relative disposizioni sono effettuati”.