RISPOSTA AD INTERPELLO N. 394 DEL 08.06.2021:
CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI
E INTERCONNESSIONE TARDIVA
Come noto, i beni strumentali 4.0, nella loro natura materiale o immateriale, devono connotarsi per la capacità di creare una condizione di osmosi digitale e di continua interazione tra le varie componenti del sistema produttivo aziendale; la Circolare n.4/E del 30/03/2017, riassume tale presupposto nel concetto dell’interconnessione intesa come “ la capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni (ad es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute”. In presenza di tali presupposti, si crea pertanto la condizione favorevole per l’azienda di procedere con la fruizione del relativo beneficio fiscale. Affinché un bene possa definirsi interconnesso, la summenzionata circolare stabilisce che il manufatto deve soddisfare questi requisiti:
- scambiare informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
- essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
Focalizzando l’attenzione sui beni materiali 4.0, l’Allegato A alla legge n. 232/2016 effettua la seguente classificazione in tre macrocategorie:
- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- i sistemi per l’assicurazione della qualità;
- i dispositivi per l’iterazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Entrando nel dettaglio, i beni appartenenti alla categoria 1 devono necessariamente possedere cinque caratteristiche obbligatorie nonché almeno due su tre delle ulteriori caratteristiche previste dalla normativa. Ai sensi della Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, i cinque requisiti obbligatori sono:
- controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, i suddetti beni devono essere dotati di almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti:
- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.
Per quanto riguarda invece i sistemi e dispositivi rientranti nelle categorie 2 e 3, il rispetto delle caratteristiche c.d. “5+2” non è essenziale, essendo necessaria esclusivamente l’interconnessione del bene.
Un aspetto degno di approfondimento riguarda il tema dell’interconnessione dei beni strumentali 4.0 in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di effettuazione dell’investimento ed entrata in funzione del bene. L’argomento viene affrontato nella Risposta ad interpello n. 394 del 08.06.2021 in cui l’Agenzia delle Entrate, su parere tecnico reso dal Mise, opera un importante distinguo in base alle motivazioni da cui l’interconnessione tardiva può dipendere.
Anche in tal caso, fonte normativa primaria è quella dell’iper ammortamento con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017. Il paragrafo 6.4.1 specifica che la fruizione del beneficio fiscale dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Tale interconnessione può essere legittimamente realizzata dall’impresa anche in un momento successivo all’effettuazione dell’investimento ed all’entrata in funzione del bene, comportando lo slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione dell’agevolazione. Tale ritardo può essere infatti dovuto alla necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione.
Diversa è la fattispecie in cui un bene acquisito non sia in possesso delle caratteristiche intrinseche volte a favorire l’interconnessione e l’integrazione al momento della sua messa in funzione. Se l’implementazione dei dispositivi, sensori o software atti a trasformarlo in 4.0 avviene successivamente alla messa in funzione del bene, è possibile fruire del beneficio esclusivamente sull’importo di tale componente aggiuntiva. Il bene inizialmente acquistato, in questo caso non può fruire dell’agevolazione poiché nella sua configurazione originaria non disponeva delle caratteristiche intrinseche 4.0 per rispettare i requisiti normativi. Parliamo infatti di un adeguamento ex post del bene ed il Mise nega l’ammissibilità ai benefici 4.0 dell’investimento originariamente effettuato, in ragione del fatto che “le richiamate 5-2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione)”.