Dicembre 14, 2021 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

RIVERSAMENTO CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

Come abbiamo visto in precedenti articoli, la materia sul credito d’imposta in ricerca e sviluppo è molto complessa ed ha molti tecnicismi che non sono noti ai più. Per questo motivo, il Ministero dello sviluppo economico ha previsto una regolarizzazione della posizione fiscale delle aziende che si sono avvalse in modo non corretto di tale credito.

Questo è quanto previsto dal recente Decreto Fiscale (D.L. 146/2021) con l’articolo 5 commi 7-12, con cui regolarizza le aziende senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento, anche rateale, dell’importo del credito utilizzato in compensazione.

Negli ultimi anni, infatti, le difficoltà tecniche e le incertezze della disciplina agevolativa da parte delle imprese sono state parzialmente chiarite dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dello sviluppo economico tramite diversi interventi (risoluzione 46/E/2018risoluzione 40/E/2019 e la circolare 8/E/2019).

Riversamento e nuova disciplina del Decreto Fiscale 2021

Le ultime disposizioni del Decreto Fiscale 2021 prevedono che: i soggetti che alla data del 22 ottobre 2021 abbiano utilizzato in compensazione il credito d’imposta maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possano effettuare il riversamento dell’importo utilizzato.

La procedura di riversamento è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

Modalità di richiesta di riversamento: i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando:

  • il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta;
  • gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo;
  • gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Successivamente, entro il 31 maggio 2022, un provvedimento dell’AdE definirà il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura.

Vi possono accedere anche i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 D.L. 145/2013 in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione dell’articolo 1, comma 72, L. 145/2018. In aggiunta, la procedura può essere invocata in altri tre casi:

  • errori nella quantificazione;
  • errori nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Differentemente, l’accesso è in ogni caso invece escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di:

  • condotte fraudolente;
  • condotte oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.

Nel caso in cui venisse accertato che un soggetto avesse ricevuto tramite compensazione crediti non spettanti, è punibile con la reclusione da sei mesi a due anni, per crediti non spettanti, e da un anno e sei mesi a sei anni, per crediti inesistenti.

L’importo del credito utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il riversamento può essere effettuato anche in modo rateale, con tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Nel caso in cui venisse scelta la modalità rateale, sono previsti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022. Ovviamente, la procedura prevista si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021; in caso di recupero con provvedimento impositivo, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

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