RIVERSAMENTO DEL CREDITO R&S:
NUOVO SLITTAMENTO AL 31.10.2024 DEL TERMINE PER LA RICHIESTA
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2024 della Legge di conversione del 23.05.2024 n. 67 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, viene nuovamente differito al 31.10.2024 il termine entro il quale è possibile effettuare la richiesta per il riversamento spontaneo, pur restando ferme le successive scadenze che sono:
- versamento in unica soluzione o prima rata, il 16.12.2024;
- versamento della seconda rata, il 16.12.2025;
- versamento terza rata, il 16.12.2026.
Riprendendo brevemente l’istituto, mediante la procedura di riversamento spontaneo possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, fruiti in compensazione fino al 22 ottobre 2021, giorno di entrata in vigore del D.L. 146/2021. La procedura risulta attivabile anche nei casi in cui l’indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti ovvero con altri provvedimenti impositivi, purché non divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021; se gli atti impositivi sono divenuti definitivi entro tale data, il contribuente non potrà utilizzare la sanatoria, mentre se gli atti risultano già notificati a tale data ma non sono definitivi, la sanatoria non è preclusa, tuttavia si dovrà procedere con il versamento dell’intero ammontare richiesto in unica soluzione, non essendo possibile aderire alla rateazione.
Il corretto perfezionamento della procedura di riversamento esclude anche eventuali condanne penali a carico del contribuente per il reato di indebita compensazione ma naturalmente i contribuenti devono aver commesso in buona fede degli errori nella della determinazione del credito d’imposta. Sono infatti escluse dalla procedura quelle fattispecie di definizione del beneficio fiscale frutto di una simulazione fittizia delle spese sostenute ed in particolare frutto di condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Questo comporta che, qualora dovessero emergere tali presupposti di condotta nella presentazione dell’istanza, il contribuente si troverebbe in una posizione debitoria nei confronti dell’Erario che prevede sia la restituzione delle somme dovute a titolo di imposte ed indebitamente compensate ed anche le correlate sanzioni tributarie da applicarsi in quanto crediti inesistenti.
I contribuenti che non ritengono di dover accedere alla procedura di riversamento spontaneo, possono altresì valutare la possibilità di farsi certificare ex post la spettanza del credito, maturando in tal modo una posizione di inoppugnabilità del beneficio fiscale nei confronti dell’erario.