RIVERSAMENTO SPONTANEO CREDITO R&S
E CERTIFICAZIONE:
LA COMPLEMENTARIETÀ DELLE MISURE
Come più volte sottolineato, il credito d’imposta in ricerca e sviluppo è sempre stata una misura agevolativa caratterizzata da molte incertezze interpretative dovute ad una normativa non sempre d’immediata applicazione. Questa condizione legislativa ha generato frequenti situazioni di indebite compensazioni del beneficio fiscale dovute alternativamente ad errori commessi in buona fede ovvero a deliberate azioni di violazione della normativa. Di fronte a questo scenario, il Legislatore ha introdotto alcuni strumenti, a supporto dei contribuenti, come il riversamento spontaneo e la certificazione del credito, entrambi volti a garantire una condizione di maggiore certezza operativa e mitigare i contenzioni con l’Agenzia delle Entrate.
La certificazione ex art.23 del D.L. n. 73/2022 consiste nella possibilità, per le imprese, di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione consuntiva degli investimenti effettuati, ovvero preventiva per quelli da effettuare, ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e innovazione estetica. Dall’altra parte, la procedura di riversamento spontaneo ex art. 5 commi 7-12, D.L. 146/2021 offre la possibilità alle aziende che si sono avvalse in modo non corretto del credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013, con riferimento all’arco temporale tra il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione; a seguito dell’ultima proroga effettuata con la Legge di Bilancio 2024, il termine di riversamento volontario degli indebiti utilizzi è stato nuovamente posticipato al 30 giugno 2024 in luogo del 30 novembre 2023, come precedentemente prorogato dalla Legge di bilancio 2023 (art.1 commi 271 – 272 della legge 197/ 2022. Conseguenzialmente vengono slittate anche le scadenze per i versamenti, come di seguito indicato: versamento in unica soluzione o prima rata, il 16/12/2024; versamento della seconda rata, il 16/12/2025; versamento terza rata, il 16/12/2026.
Gli strumenti sono pertanto tra loro complementari ed in particolare, con la certificazione viene garantita al contribuente l’idoneità dei propri progetti per accedere al beneficio fiscale e contestualmente viene tutelata la propria posizione fiscale in caso di azioni accertative; mentre con la procedura di riversamento spontaneo viene garantita la cancellazione delle sole sanzioni, degli interessi e l’impunità per il reato di compensazione indebita.
Detto ciò è anche vero che, rispetto ai tempi iniziali in cui lo strumento del riversamento spontaneo è stato introdotto, la situazione è parecchio cambiata e la scelta di adesione, da parte delle imprese, a tale procedura oggi necessita di essere valutata anche alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale che si pone in favore dei contribuenti per quanto concerne la materia delle indebite compensazioni; i contribuenti che non ritengono di dover accedere alla procedura di riversamento spontaneo, potrebbero altresì valutare la possibilità di farsi certificare ex post la spettanza del credito, maturando così una posizione di inoppugnabilità del beneficio fiscale nei confronti dell’Agenzia, a patto che non siano già intervenute notifiche di PVC con contestazioni del credito.
Concludendo, il contribuente che abbia dubbi sulla legittimità di crediti d’imposta connessi a spese di R&S realmente sostenute nel periodo 2015-2019, potrebbe dunque adottare il seguente approccio: valutare la possibilità di richiedere la certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti ai progetti di R&S; in caso di valutazione positiva, predisporre tutta la correlata documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini del rilascio della certificazione; in caso di valutazione negativa, stabilire se avvalersi della procedura di riversamento oppure, in caso di ricevimento di eventuale avviso di recupero, se far valere le proprie ragioni in giudizio in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale delineatosi.