Maggio 2, 2024 Credito d'Imposta Beni Strumentali / Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

SBLOCCO DELLA SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE CREDITI R&S E 4.0 DAL 29 APRILE 2024

La situazione di impasse di questo periodo, per quanto concerne la compensazione dei crediti 4.0, pare stia trovando una via d’uscita grazie all’emanazione del decreto direttoriale del Mimit riguardante la compensazione dei benefici fiscali in commento, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024.

Nello specifico vengono approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti: gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. I modelli di comunicazione saranno disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.

Giova ricordare che la sospensione di questo periodo non ha riguardato la totalità dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0. Con specifico riferimento ai beni strumentali,  l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 16.04.2024, chiarisce che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e, quale anno di riferimento,  l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Rimanendo sulla novità oggetto del presente contributo editoriale, risulta evidente come il coinvolgimento del Gestore dei servizi energetici (GSE) conferma la volontà del Legislatore di creare una condizione di continuità tra il Piano Transizione 4.0 ed il nuovo Piano Transizione 5.0 dedicato alla trasformazione digitale e sostenibile delle imprese che effettuano “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”.

Nel meccanismo 5.0, infatti, il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) costituisce il soggetto a cui presentare la certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti, nonché la comunicazione  ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE ha il compito di verificare la completezza della documentazione e trasmettere quotidianamente al Ministero l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di usufruire del beneficio fiscale ed il correlato ammontare, garantendone in tal modo la prenotazione. Le aziende fruitrici hanno altresì l’onere di inviare al GSE comunicazioni periodiche relative allo stato di avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione ed in base a tali comunicazioni verrà calcolato l’importo del credito d’imposta utilizzabile. Al termine dell’investimento l’impresa invia sempre al GSE la comunicazione di completamento dell’investimento e corredata, in tal caso, dalla certificazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti. A questo punto il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ufficialmente ammesse e l’ammontare del beneficio fiscale che diviene consequenzialmente definitivo e pertanto fruibile in compensazione presentando, entro la data del 31 dicembre 2025, il modello F24.

Specularmente al Piano Transizione 5.0, il 30.03.2024 è entrato in vigore il D.L. n.39/24, il quale, ai sensi dell’art.6, introduce due nuovi obblighi di comunicazione ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti RSI&D ex art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

  • una comunicazione ex ante, in cui indicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono realizzare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione; il tutto da inoltrare prima di procedere con l’effettiva realizzazione dell’investimento ex art.109 TUIR o delle attività di RSI&D;
  • una comunicazione ex post a rendicontazione degli investimenti programmati.

Non da ultimo, si ricorda che se un investimento in beni 4.0 ricade nella Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno queste norme e non più quelle del piano Transizione 4.0. Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

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