Aprile 26, 2024 Credito d'Imposta Beni Strumentali / Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE PER BENI STRUMENTALI 4.0 E R&S:

QUANDO AVVIENE

Il 30.03.2024 è entrato in vigore il D.L. n.39/24, il quale, ai sensi dell’art.6, introduce due nuovi obblighi di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta 4.0. Ponendosi in linea con quanto previsto nell’ambito della Transizione 5.0, l’articolo in commento prevede, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti RSI&D ex art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

  • una comunicazione ex ante, in cui indicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono realizzare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione; il tutto da inoltrare prima di procedere con l’effettiva realizzazione dell’investimento ex art.109 TUIR o delle attività di RSI&D;
  • una comunicazione ex post a rendicontazione degli investimenti programmati.

Il modello da utilizzare sarà quello che sino ad oggi è  stato usato per l’adempimento della comunicazione facoltativa ma verrà aggiornato nel contenuto mediante decreto attuativo e questo di fatto ha creato una serie di criticità che sono culminate nella sospensione temporanea della compensazioni. Di seguito , il dettaglio.

Come ben noto, la Risoluzione AdE n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 13/E del 1° marzo 20211 hanno istituito i seguenti codici tributo:

  • 6936, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
  • 6937, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
  • 6938, denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • 6939 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • 6940 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

Tanto premesso, in considerazione delle suindicate disposizioni introdotte dal D.L. 29 marzo 2024 n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, la Risoluzione AdE 19/E del 12.04.2024,per i crediti d’imposta in argomento, ha sospeso l’utilizzo in compensazione nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

A seguire, con specifico riferimento ai beni strumentali,  l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 16.04.2024, chiarisce che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e, quale anno di riferimento,  l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento 2022.

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