[1] Sono esenti da tale onere certificativo le imprese con il bilancio certificato, fermo restando l’obbligo di predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del beneficio fiscale.
Con Risposta ad Interpello n.94 del 19.04.2024 l’AdE chiarisce che il credito imposta ZES ed il credito d’imposta Mezzogiorno non possono esser cumulabili perché rappresentano sostanzialmente la medesima agevolazione ed il primo beneficio fiscale costituisce un potenziamento del secondo.
Read MoreIl messaggio è stato inviato correttamente.
In caso non riceviate una risposta da parte nostra nei prossimi giorni,
la preghiamo di controllare nella sezione “POSTA INDESIDERATA” della vostra e-mail.
Grazie.
[1] Sono esenti da tale onere certificativo le imprese con il bilancio certificato, fermo restando l’obbligo di predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del beneficio fiscale.
[2] Registro degli Operatori di Comunicazione
[1] Convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i
[3] La suddetta legge ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)
[2] La suddetta legge ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità)
[1] Le PMI si classificano in: microimprese con un totale dipendenti non superiore alle 10 unità ed un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2milioni di euro; piccole imprese con un totale dipendenti non superiore alle 50 unità ed un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10milioni di euro; medie imprese con un totale dipendenti non superiore alle 250 unità ed un fatturato non superiore a 50milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43milioni di euro.
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di:
Dal 2020 rientrano anche le seguenti attività:
Non rientrano come attività agevolabili: attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari; attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti; modifiche ordinarie o periodiche apportate a processi, servizi e linee di produzione esistenti, anche nel caso in cui tali operazioni rappresentino miglioramenti.