[1] Sono esenti da tale onere certificativo le imprese con il bilancio certificato, fermo restando l’obbligo di predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del beneficio fiscale.
Nell’ambito del credito d’imposta R&S, lo strumento del riversamento spontaneo nasce con l’obiettivo di consentire, alle aziende che si sono avvalse in modo non corretto del vecchio credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013, la regolarizzazione della propria posizione fiscale, attraverso il riversamento, anche rateale, dell’importo del credito utilizzato in compensazione. La Sentenza 202/2/2023 della Cgt Ancona offre una delle prime applicazioni pratiche concernenti gli effetti del riversamento.
Read MoreIn sede di conversione in legge del DL 144/2022 (c.d. DL “Aiuti ter”), viene previsto, tramite apposito emendamento governativo, il rinvio al 31 OTTOBRE 2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito R&S ex art. 3 D.L. 145/2013 indebitamente compensato.
Read MoreLa procedura di riversamento spontaneo per quanto concerne il credito d’imposta R&S trova finalmente la sua piena attuazione.
Read MoreA seguito della consultazione pubblica chiusa in data 25 maggio, l’Agenzia delle entrate emana il Provvedimento prot. 188987/2022 con cui vengono ufficializzati termini e modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo per quanto concerne i crediti d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013 indebitamente fruiti.
Read MoreLa procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soli soggetti che nei periodi d’imposta indicati abbiano svolto concretamente delle attività considerabili in tutto o in parte non qualificabili come attività di R&S, soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
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