Dicembre 7, 2023 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

TAX CREDIT BENI STRUMENTALI:

LE DICITURE IN CASO DI CUMULO CON LA NUOVA SABATINI

Nell’ambito degli adempimenti in materia di tax credit sui beni strumentali, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei manufatti devono riportare una determinata dicitura, a seconda della tipologia di acquisti e del periodo in cui sono stati effettuati.

Normativa di riferimento per tale obbligo documentale è il Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 relativo alla cd. ”Nuova Sabatini” e richiamato altresì nella Risposta all’interpello n. 439 del 05 ottobre 2020. Il Decreto in esame stabilisce che “Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria“.

Nella Risposta all’interpello n.439, l’AdE, considerando la sostanziale equivalenza delle previsioni normative inerenti la Nuova Sabatini ed il Credito d’imposta per beni strumentali, ritiene opportuno estendere tale onere documentale, pur nel diverso contesto applicativo, anche  al credito d’imposta in commento.

Partendo da tali presupposti, un esempio di dicitura da riportare in fattura può essere la seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi  da 1054 a 1058, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”. Nel caso in cui, il credito d’imposta beni strumentali risulti cumulato con la Nuova Sabatini, occorre altresì aggiungere anche la dicitura correlata a quest’altra misura: “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69“.

In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la “predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo”. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

In merito alle modalità di regolarizzazione delle fatture sprovviste delle summenzionate diciture, l’Agenzia delle Entrate, attraverso le Risposte all’interpello numero 438 e 439 del 5 ottobre 2020, offre le seguenti strade:

  • in caso di fattura cartacea, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile anche tramite l’utilizzo di un apposito timbro;
  • in caso di fattura elettronica, è possibile stampare e conservare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso secondo le modalità indicate nella Circolare n. 14/E del 2019.

Con la Risposta ad interpello n.270 del 18 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha precisato che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178.  Tale orientamento dirime i dubbi per quanto concerne l’applicazione della dicitura anche sui documenti che certificano la consegna del bene quali il documento di trasporto. Per converso, nel presupposto che il verbale di collaudo o di interconnessione riguardino univocamente i beni oggetto dell’investimento e non risultano estendibili ad altri manufatti, non si applica sugli stessi l’obbligo di riportare la dicitura.

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