TAX CREDIT BENI STRUMENTALI:
LA GESTIONE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
In merito alla possibilità della cessione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, la L. 160/2019 all’art. 1 comma 191 stabilisce che “Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale”, affermando pertanto il principio generale che il credito d’imposta matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non può essere trasferito a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.
Premesso ciò, il trasferimento della titolarità è ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati ed è consentito a condizione che il credito circoli con l’azienda in relazione alla quale lo stesso è maturato. In tali fattispecie vi rientrano i casi di fusione (cfr. circolare n. 38/E del 9 maggio 2002), successione per decesso dell’imprenditore individuale (cfr. risoluzione n. 140/E del 26 giugno 2003), scissione (cfr. risoluzione n. 143/E del 30 giugno 2003), cessione del ramo d’azienda che lo ha generato (cfr. risposta a istanza di interpello n. 72 dell’8 marzo 2019).
Con specifico riferimento alle operazioni straordinarie, il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda non vanifica i presupposti della disciplina agevolativa poiché l’azienda continua a mantenere, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello qualitativo. Il mutamento della titolarità d’azienda non comporta pertanto il venir meno dell’agevolazione, che continua in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.
Anche tale posizione assunta dall’agenzia trova le sue radici nell’antecedente disciplina dell’iperammortamento con particolare riferimento alla circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, emanata a commento del meccanismo di recapture. In tale documento l’AdE stabilisce infatti che “la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordinaria (indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa). In quest’ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda, diversamente dall’ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello “qualitativo”. In altre parole, i beni agevolati e l’azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la ratio della norma agevolativa. Pertanto, il mutamento della titolarità di un’azienda (o di un ramo d’azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell’iper ammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale”.