Gennaio 26, 2024 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

TAX CREDIT BENI STRUMENTALI:

NOVITÀ SULLA DICITURA NEL DDT

Nell’ambito degli adempimenti in materia di tax credit sui beni strumentali, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei manufatti devono riportare una determinata dicitura, a seconda della tipologia di acquisti e del periodo in cui sono stati effettuati.

L’articolo 1, comma 1062, della legge 27 dicembre 2020 n. 178 dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.

Con la Risposta ad interpello n.270 del 18 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate aveva precisato che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178.  Tale orientamento andava quindi a dirimere i dubbi riguardanti l’applicazione della dicitura anche sui documenti che certificano la consegna del bene quali il documento di trasporto. Per converso, nel presupposto che il verbale di collaudo o di interconnessione riguardino univocamente i beni oggetto dell’investimento e non risultano estendibili ad altri manufatti, non si applica sugli stessi l’obbligo di riportare la dicitura.

Orbene, con la risposta al question time 5-01787, l’Amministrazione finanziaria torna ad occuparsi di questo adempimento particolarmente laborioso e posto a carico delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 e ordinari.

Gli Interroganti fanno presente come l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 270 del 2022, abbia fornito, in proposito, una interpretazione forzata ed eccessivamente estensiva delle previsioni in commento, avendo affermato che l’obbligo della dicitura debba applicarsi anche per i documenti che certificano la consegna del bene, quali il documento di trasporto, “Dal momento che i documenti di trasporto sono citati nelle fatture contenenti il riferimento e che la ratio della norma è quella di dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei coti agevolati. Ciò determina la messa in discussione di importanti incentivi fiscali fruiti da imprese che rischiano la revoca del beneficio pur avendo agito in buona fede e certi di aver ottemperato agli obblighi di legge, avendo inserito nelle fatture il riferimento alle disposizioni indicate”.

Orbene, il Ministero, sentita l’agenzia delle Entrate, dopo aver confermato che in generale anche sui Ddt deve essere apposto il riferimento normativo, ha tuttavia chiarito che l’obbligo in questione si intenderà comunque assolto, anche in assenza di una tale dicitura riportata nei Ddt, a condizione che la fattura emessa dal fornitore, sulla quale è sempre annotata la norma agevolativa, richiami in modo univoco il documento di trasporto. Tale interpretazione ministeriale è sicuramente positiva in quanto va a semplificare il lavoro documentale delle imprese senza limitare le attività di controllo del fisco.

Si ricorda infine che se la fattura, nel corso di controlli e verifiche, viene trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria. In merito alle modalità di regolarizzazione, l’Agenzia delle Entrate, attraverso le Risposte all’interpello numero 438 e 439 del 5 ottobre 2020, offre le seguenti strade: in caso di fattura cartacea, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile anche tramite l’utilizzo di un apposito timbro; in caso di fattura elettronica, è possibile stampare e conservare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.

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