Febbraio 9, 2023 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

TELEFISCO 2023:

LE ULTIME NOTIZIE SUL RIVERSAMENTO DEL CREDITO R&S

Il 26 gennaio 2023 si è svolta la 32° edizione del consueto appuntamento annuale di Telefisco e tra i vari argomenti affrontati vi è stata anche la procedura di riversamento spontaneo del credito R&S ex art. 3 D.L. 145/2013 indebitamente compensato e la cui istanza di accesso è stata attualmente prorogata al 30 novembre 2023 ai sensi dell’ art. 1 comma 271 dell’attuale legge di bilancio.

Come noto, lo strumento nasce per deflazionare il ricorso al contenzioso tributario, offrendo la possibilità, alle aziende che si sono avvalse in modo non corretto del vecchio credito d’imposta R&S, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione. L’arco temporale interessato riguarda il credito d’imposta maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019.

Tuttavia l’utilizzo del riversamento spontaneo è oggetto di non pochi limiti da tener presente. Tra questi, l’art.5 comma 12 del DL146/2021, statuisce che la procedura in esame “non  può  essere utilizzata per  il  riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un  atto  di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non  ancora divenuti definitivi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente  riguardare  l’intero importo   del   credito   oggetto   di   recupero,   accertamento   o constatazione, senza applicazione di sanzioni  e  interessi  e  senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10”. In virtù dell’articolo richiamato,  il riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013 risulta attivabile anche nei casi in cui l’indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti ovvero con altri provvedimenti impositivi, purché non divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, giorno di entrata in vigore del D.L. 146/2021; il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

Recependo quanto disposto dall’art.5 comma 12 del DL 146/2021, il successivo Provvedimento n° 188987 del 01.06.2022 stabilisce al punto 2.1 che la procedura in esame “non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto. Gli atti o provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato”; a seguire, il punto 8.4 statuisce che “La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data”.

Alla luce della descritta normativa, in occasione della videoconferenza, è stata chiesta conferma se è possibile procedere a riversamento parziale e fruire di eventuale rateazione in caso di notifica di processo verbale di constatazione avvenuta dopo la data del 22 ottobre 2021. L’agenzia delle Entrate ha confermato, con riferimento ai verbali consegnati dopo il 22 ottobre 2021, che si ritiene ammessa la possibilità di effettuare anche una sanatoria parziale dei rilievi indicati nei verbali medesimi, sulla base di autonome valutazioni del contribuente, che saranno successivamente oggetto di controllo da parte degli Uffici competenti, e di fruire della relativa rateazione.

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